Cassazione Penale, Sentenza n. 22589/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e la convalida della perquisizione/sequestro eseguiti il 28/05/2024. L'indagato era accusato, ai sensi dell'art. 518‑quater c.p., di ricettazione di beni culturali (in particolare di un 'libricino d'oro' sottratto dall'archivio della Fabbrica di San Pietro). Il ricorso deduceva sette motivi: 1) omessa o tardiva notifica del decreto di convalida e del sequestro; 2) assenza di fumus commissi delicti e possibile donazione del bene; 3) violazione del principio di proporzionalità per il mantenimento del sequestro su appunti e block notes personali; 4) omessa motivazione sulla pertinenzialità/immediatezza dei beni sequestrati rispetto al reato; 5) violazione degli artt. 13 e 24 (segnalato anche art. 14 nella motivazione) Cost. per perquisizioni e sequestri; 6) illegittimo richiamo all'art. 22 dei Patti Lateranensi e violazione del principio di legalità/divieto di analogia in malam partem; 7) violazione del principio ne bis in idem per una pregressa assoluzione del 2015 per fatti simili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato esclusivamente con riferimento alla mancata dimostrazione, nell'ordinanza del Tribunale del riesame, della finalità probatoria e della relazione di immediatezza/pertinenzialità tra alcuni beni (n. 1 block notes di colore giallo verde, un block notes con 5 pagine manoscritte e taluni 'altri beni culturali' rinvenuti nei box contrassegnati 209, 424 e 439) e il reato contestato. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la notifica tardiva/omessa del decreto di convalida non invalida il sequestro se l'interessato ha potuto proporre il riesame; la motivazione sul fumus è adeguata rispetto alla fase di indagine; i restanti profili (costituzionali, uso dei Patti Lateranensi, ne bis in idem generico) sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
Norme richiamate
Regola la convalida del sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria; la Corte osserva che non è prevista la notifica obbligatoria al momento della convalida ai fini della legittimità del provvedimento, purché l'indagato possa proporre riesame una volta venuto a conoscenza
Norma sul sequestro probatorio d'iniziativa della P.G.; richiamata per distinguere le diverse tipologie di sequestro probatorio
Dispositivo sul riesame e sulla competenza del Tribunale del riesame; la sentenza dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma ai sensi del comma 5
Norma penale cui sono ascritti i fatti (reato connesso alla ricettazione/illicità relativa a beni culturali); la presenza del bene sottratto integra il fumus commissi delicti ai fini del sequestro probatorio, nel contesto investigativo
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; applicate come rubriche di censura per la valutazione della violazione di legge e della carenza motivazionale impugnata
Richiamato limitatamente ai vincoli sulla motivazione dei motivi di ricorso (sintesi dei rilievi nei limiti strettamente necessari)
artt. 13 e 24 Cost. (e riferimento in motivazione anche all'art. 14 Cost.)
Tutela della libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio; la Corte rileva che perquisizioni e sequestri, se motivati e autorizzati secondo legge, non violano i principi costituzionali richiamati
art. 22 dei Patti Lateranensi
Norma richiamata dalla P.G. secondo il ricorrente; la Corte osserva che l'art. 22 non giustifica in senso sostanziale il sequestro in Italia e che la procedura procede in Italia per reati commessi in Italia
Principio del ne bis in idem
Richiamato dal ricorrente per una pregressa assoluzione; la Corte dichiara la censura generica e inammissibile salvo che non siano indicate identità materiale e giuridica dei fatti e della pronunzia precedente
Massime di principio
- La mancata notifica tempestiva del decreto di convalida del sequestro non rende di per sé illegittimo il sequestro probatorio, purché l'interessato sia stato comunque posto in condizione di proporre il riesame una volta venuto a conoscenza
- Il giudice del riesame deve limitarsi a valutare la legittimità e la congruità degli elementi che giustificano il sequestro probatorio (fumus e finalità istruttoria), senza sostituirsi al giudice del merito nella valutazione definitiva della responsabilità
- Perché un sequestro probatorio sia legittimo occorre motivare specificamente la relazione di immediatezza/pertinenzialità tra il bene e il reato (finalità probatoria); carenza di detta motivazione comporta l'annullamento limitato dei provvedimenti relativi ai beni in questione
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro sia limitato ai beni strettamente necessari per l'accertamento dei fatti; contestazioni su eccessiva estensione del sequestro devono essere valutate con riferimento alla motivazione sulla finalità probatoria
- Perquisizioni e sequestri sono compatibili con gli artt. costituzionali sull'inviolabilità della persona e del domicilio se sono disposte e motivate secondo legge e con le garanzie previste
- L'uso di normative o trattati (es. Patti Lateranensi) non può essere invocato per eludere i criteri di legittimità del sequestro svolto nell'ordinamento italiano; l'azione penale procede secondo le norme italiane quando il fatto è commesso in Italia
- La doglianza di ne bis in idem richiede puntuale indicazione dell'identità di fatti e della precedente decisione favorevole; una censura generica è inammissibile
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