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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29729/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore contro una debitrice. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione deducendo, da un lato, di non essere titolare del diritto dominicale sul bene pignorato, perché il cespite faceva parte dell'eredità del padre da lei non accettata e anzi rinunciata; dall'altro, eccepì la compensazione con un controcredito che assumeva di vantare nei confronti del procedente. Il Tribunale rigettò l'opposizione. La debitrice ricorse per cassazione con due motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non viene esaminato nel merito dalla Corte, perché il ricorso è dichiarato inammissibile. In via preliminare era stata anche prospettata l'improcedibilità per mancato deposito della copia della sentenza impugnata, ma la ricorrente chiarì successivamente che il file telematico prodotto conteneva effettivamente la sentenza. La Corte affronta quindi solo il tema del mezzo di impugnazione corretto: rileva che la sentenza di primo grado aveva qualificato espressamente il primo motivo come opposizione all'esecuzione e che anche la seconda doglianza, relativa alla compensazione, integra anch'essa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché introduce un fatto estintivo del diritto a procedere ad esecuzione. Ne consegue che la sentenza del Tribunale, resa su opposizione all'esecuzione, era impugnabile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

La decisione

La Corte supera il rilievo preliminare di improcedibilità, ritenendo che il file telematico prodotto dalla ricorrente contenesse la copia della sentenza impugnata e fosse stato tempestivamente acquisito agli atti. Tuttavia dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, perché la sentenza del Tribunale di Pesaro aveva deciso su un'opposizione all'esecuzione e, quindi, era impugnabile soltanto con appello. La Corte applica il principio dell'apparenza per individuare il mezzo di impugnazione, ma osserva che nel caso concreto il giudice di merito aveva comunque correttamente sussunto entrambe le censure nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione. Non vengono esaminate le censure di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. Viene inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il procedimento accelerato e rileva che la proposta di improcedibilità può essere superata dalla successiva puntualizzazione della ricorrente circa la riferibilità del file prodotto alla sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Viene richiamato il rito camerale per la decisione del ricorso dopo istanza di parte.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso è qualificato come straordinario perché proposto contro una sentenza di primo grado non altrimenti ricorribile in cassazione.

  • art. 360, ultimo comma, c.p.c.

    art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.

    È richiamata la regola per cui il ricorso straordinario è esperibile contro le sentenze non altrimenti impugnabili con ricorso per cassazione ordinario.

  • art. 615 c.p.c.

    La domanda che contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e quella che eccepisce un controcredito compensabile sono ricondotte all'opposizione all'esecuzione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione esecutiva, la qualificazione del mezzo di impugnazione va compiuta secondo il principio dell'apparenza, con riferimento alla qualificazione data dal giudice a quo, salvo che tale qualificazione manchi o sia meramente apparente, nel qual caso il giudice dell'impugnazione deve procedere d'ufficio alla corretta sussunzione.
  • La contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, così come l'eccezione di un fatto estintivo totale o parziale del credito azionato, integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • Quando la sentenza di primo grado decide su opposizione all'esecuzione, il mezzo di impugnazione esperibile è l'appello; il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile.
  • Un vizio preliminare di improcedibilità relativo al deposito telematico può essere escluso se dagli atti risulti con chiarezza che il file depositato conteneva effettivamente il provvedimento impugnato ed era stato acquisito entro il termine utile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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