Cassazione Penale, Sentenza n. 13111/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 61 n.2 c.p. e vizio di motivazione: si contestava che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente il "nesso teleologico" (finalità di assicurarsi l'impunità) in relazione a condotte violente che, secondo la difesa, coinciderebbero con la violenza idonea a integrare la rapina e con la resistenza a pubblico ufficiale, sicché non sarebbe possibile utilizzarle anche come aggravante; in sostanza la difesa sosteneva che la stessa violenza non poteva essere valorizzata sia per la rapina sia per l'aggravante del nesso teleologico
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i fatti comprendessero un tentativo di rapina propria nei confronti della p.o. e, successivamente, condotte autonome poste in essere contro gli agenti intervenuti (colluttazione, lesioni, danneggiamento) che non vengono assorbite nella rapina propria. Perciò la doglianza sul nesso teleologico è infondata: la qualificazione operata dai giudici di merito è stata ritenuta corretta e congrua, pertanto la sentenza impugnata è confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Riferita come aggravante del "nesso teleologico" (aver agito per assicurare l'impunità o il profitto del reato); la Corte ha ritenuto applicabile solo dopo aver escluso che le condotte contestate costituissero una rapina impropria assorbente
Richiamato in relazione alla rapina propria e alla nozione di rapina impropria: la Corte afferma che non è possibile qualificare contemporaneamente rapina propria e rapina impropria quando la sottrazione è già avvenuta con violenza; le ulteriori condotte violente possono integrare reati autonomi
Richiamato in riferimento alla disciplina del tentativo; la sentenza conferma la configurabilità del tentativo di rapina propria sulla base della descrizione fattuale
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale evocata per indicare che il procedimento di trattazione è stato svolto con contraddittorio cartolare
Ulteriore richiamo procedurale relativo al contraddittorio cartolare nella trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se la sottrazione è stata operata con violenza (rapina propria), non può contemporaneamente riconoscersi la rapina impropria per la medesima condotta violenta; la rapina resta unica e le condotte successive possono costituire reati autonomi
- Il nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) può essere valutato solo dopo aver correttamente qualificato i fatti: se la violenza è parte integrante della rapina propria, non assorbe automaticamente le condotte successive se queste hanno autonoma tipicità
- Nella valutazione della continuità e della specialità è essenziale distinguere tra modalità di azione coincidenti e atti ulteriori o eccedenti rispetto alla fattispecie tipica; atti eccedenti possono integrare reati distinti e non vengono necessariamente assorbiti
- In impugnazioni basate su vizio di motivazione è utile puntualizzare con precisione il confine temporale e materiale tra la condotta violenta originaria e le condotte successive, dimostrando se esse sono funzionali al medesimo scopo o costituiscono azioni autonome
- La giurisprudenza di legittimità accetta orientamenti differenti su casi marginali (assorbimento vs non assorbimento quando la violenza è 'esorbitante'): pertanto è importante richiamare precedenti specifici e motivare perché quello favorevole si applica al caso concreto
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