Cassazione Penale, Ordinanza n. 10271/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non inoltro della corrispondenza in arrivo. Il ricorso per cassazione è stato però proposto personalmente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in data successiva al 3 agosto 2017. La questione decisa è quindi esclusivamente processuale: verificare la regolarità formale della sottoscrizione del ricorso alla luce della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dal ricorrente, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Indica il regime detentivo speciale in cui si trova il soggetto interessato dal provvedimento di mancato inoltro della corrispondenza.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammesso il ricorso personale della parte.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha inserito il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità di ricorso personale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale, il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile se presentato dopo l'entrata in vigore della disciplina modificativa.
- La verifica della regolarità formale della sottoscrizione del ricorso è assorbente e può condurre alla declaratoria di inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La disciplina sopravvenuta che impone il ministero di un difensore cassazionista opera anche nei procedimenti incidentali in materia di sorveglianza, quando l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione.
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