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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00900/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel giudizio di merito la pena era stata fissata in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, con sospensione condizionale. Nel ricorso viene dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che sussisterebbero i presupposti per un proscioglimento. La Corte rileva però che nell'atto di appello era stata proposta soltanto doglianza sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, con conseguente preclusione a censurare in cassazione l'accertamento di responsabilità. Sottolinea inoltre che il motivo è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato sia la natura della sostanza stupefacente, qualificata come droga "pesante", sia il dato ponderale pari a 132 dosi singole, elementi ritenuti incompatibili con un proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione di stupefacenti di minore gravità, applicata in riqualificazione rispetto all'originaria contestazione del comma 1

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    originaria contestazione poi riqualificata nel comma 5

  • art. 129 c.p.p.

    la doglianza di proscioglimento è ritenuta tardiva e inammissibile, perché non proposta nei limiti consentiti dall'impugnazione di merito

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    la Corte dà atto che il ricorso va trattato ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure sull'accertamento della responsabilità che risultino precluse dal contenuto dell'atto di appello: se in appello è stata dedotta soltanto la misura della pena, ogni doglianza successiva sul merito della responsabilità è tardiva e inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettazioni generiche o assertive.
  • In materia di stupefacenti, la valutazione congiunta della qualità della sostanza e del quantitativo detenuto può escludere i presupposti per un proscioglimento, rendendo non fondata la richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le statuizioni della Corte costituzionale richiamate in tema di inammissibilità impongono al giudice di verificare se la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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