Cassazione Penale, Sentenza n. 10350/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo applicativo della misura patrimoniale della confisca in relazione alla pericolosità (art. 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011). I motivi di ricorso per cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 c.p.p., per presunta violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione (sarebbe stata riconosciuta pericolosità generica anziché specifica, ledendo il contraddittorio); (2) violazione di legge in relazione agli artt. 178 c.p.p. e 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011, con doglianza sull'insufficiente correlazione temporale tra condanne/condotte e acquisto dei beni e sull'idoneità delle condotte a provare accumulazione illecita; (3) violazione o errata applicazione del D.Lgs. 159/2011 nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e della CEDU, lamentando carenza di motivazione circa la sproporzione patrimoniale e la mancata considerazione della capacità reddituale dei proposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione del contraddittorio: la decisione di merito si è fondata sugli stessi elementi di fatto posti a base della proposta, ai quali la difesa ha potuto confrontarsi. Quanto alle doglianze sulla motivazione e sulla temporalità della correlazione tra pericolosità e acquisizione dei beni, la Corte ha richiamato la limitazione dell'impugnazione per i provvedimenti di prevenzione (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge) e ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente articolata, non meramente apparente, avendo la Corte territoriale esaminato le dichiarazioni dei collaboratori, la durata delle condotte e la sproporzione economica. Per tali ragioni le richieste di diverso apprezzamento degli elementi di fatto non potevano essere esaminate in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra contestazione e decisione: la Corte ha ritenuto che non si è violato il principio perché la nuova qualificazione della pericolosità (generica vs specifica) si è basata sui medesimi fatti già noti alla difesa, che ha potuto esercitare pieno contraddittorio
Citando la norma, i ricorrenti ne fanno derivare un vizio di valutazione probatoria; la Corte ha invece ritenuto che la valutazione dei fatti e della loro rilevanza probatoria rientra nel merito e non nella sfera di sindacato in cassazione, se non per vizio di legge manifesto
art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011
Norma richiamata per la definizione di pericolosità sociale; la Corte ha ammesso che la qualificazione giuridica della pericolosità può mutare rispetto alla proposta purché fondata sui medesimi elementi di fatto e con garantito contraddittorio
art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 159/2011
Citata nel contrasto tra pericolosità qualificata e generica; la Corte ha applicato il principio che la diversa categoria di pericolosità non costituisce vizio se sorretta dagli stessi fatti
Richiamato unitamente all'art. 27 per spiegare i limiti dell'impugnazione dei provvedimenti di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
Conferma la disciplina speciale delle impugnazioni dei provvedimenti patrimoniali di prevenzione e la limitazione del sindacato in Cassazione alle sole questioni di legge
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio è stato rispettato
art. 111 Cost.
Invocato per vizi della motivazione e del giusto processo; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e conforme ai requisiti minimi di logicità e completezza
CEDU
Richiamata dai ricorrenti in chiave di diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto integrata una violazione dei diritti convenzionali, avendo rispettato le garanzie processuali essenziali
Applicato per la condanna alle ammende a carico dei ricorrenti per la presentazione di ricorsi ritenuti inammissibili con profili di colpa
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: contestazioni di merito o richieste di diverso apprezzamento degli elementi di fatto sono generalmente inammissibili
- La modifica della qualificazione giuridica della pericolosità (es. da qualificata a generica) non viola il principio di correlazione tra contestazione e decisione se la nuova qualificazione si fonda sui medesimi elementi di fatto già noti alla difesa e se è garantito un contraddittorio effettivo
- Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di completezza, logicità e coerenza
- Le censure sulla mancanza di correlazione temporale tra acquisizione di beni e presunta pericolosità richiedono una ricostruzione fattuale: in Cassazione non si può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito salvo vizi di diritto
- Presentare ricorsi manifestamente inammissibili o che ignorano i limiti della giurisdizione di legittimità può comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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