Cassazione Civile, Ordinanza n. 02723/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2013 relativo all'Imposta Unica ex art. 1 d.lgs. 504/1998, notificato anche a lui quale obbligato in solido per una quota della pretesa riferita a una società estera operante nel settore delle scommesse. La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva ritenuto la società estera organizzata in Italia mediante una rete di punti di raccolta (CED/CTD), formalmente presentati come internet point o altre attività ma, in fatto, operanti come intermediari della raccolta delle giocate. La CTP aveva rigettato il ricorso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato, e il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Tuttavia, nel giudizio di legittimità il ricorso non risultava depositato in cancelleria nei termini dell'art. 369 c.p.c., pur essendo stato notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, benché notificato, non era stato depositato presso la cancelleria della Corte nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. La costituzione della parte intimata non sana l'omesso deposito, trattandosi di termine perentorio. La Corte ha inoltre osservato che la liquidazione delle spese non era possibile, perché si era costituita un'agenzia diversa da quella effettivamente evocata in giudizio e comunque non era provata la notifica del controricorso al ricorrente. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato nei termini prescritti, anche se notificato alla controparte.
il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a irregolarità formali in senso stretto.
la parte intimata che si sia costituita con controricorso può attivarsi per ottenere la declaratoria di improcedibilità, nell'ambito del potere di contraddire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di definizione del giudizio con esito processuale sfavorevole per il ricorrente, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato solo come base normativa della pretesa impositiva relativa all'Imposta Unica per l'anno 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta notificazione alle controparti.
- La costituzione del resistente non sana la mancanza del deposito del ricorso, poiché il termine per il deposito ha natura perentoria e non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Il controricorrente ha interesse e legittimazione a far rilevare l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia adempiuto all'onere del deposito.
- Quando il giudizio si chiude con declaratoria di improcedibilità, il ricorrente può essere onerato dell'ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.
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