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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09045/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, escludendo la riqualificazione in furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come furto aggravato e non come ricettazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva pedissequamente doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato la valutazione di merito secondo cui le circostanze riferite dal ricorrente erano inverosimili, perché il motociclo era stato rinvenuto con chiavi e documenti, e comunque incompatibili con il momento consumativo del furto risultante dalla denuncia del proprietario.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta correttamente applicata dalla corte di merito

  • artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 c.p.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto aggravato, prospettazione ritenuta infondata

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifica confutazione, motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito.
  • La censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve avere contenuto specifico e argomentato; non è sufficiente una critica meramente apparente o la reiterazione testuale delle doglianze precedenti.
  • La riqualificazione di un fatto da ricettazione a furto aggravato può essere esclusa quando gli elementi fattuali allegati dalla difesa risultino inverosimili o incompatibili con il momento di consumazione del reato emergente dagli atti.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImputazioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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