Cassazione Penale, Sentenza n. 5866/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del termine di comparizione previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.: il decreto di fissazione dell'udienza d'appello era stato notificato al difensore di fiducia via PEC soltanto il 9/10/2020, due giorni prima dell'udienza (12/10/2020), inferiore al termine minimo di 20 giorni; il difensore non ha preso visione della PEC e non ha potuto partecipare, essendo stato in udienza nominato un difensore d'ufficio. Si deduce nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la tardiva notifica al difensore di fiducia abbia violato il termine previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., configurando una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Ha inoltre affermato che la nomina di un difensore d'ufficio non rimuove la lesione del diritto dell'imputato ad essere assistito dal proprio difensore nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
termine per comparire non inferiore a venti giorni
La notifica tardiva dell'avviso d'udienza via PEC (due giorni prima) integra la violazione del termine minimo di 20 giorni per la comparizione, configurando vizio procedurale rilevante
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
nullità per violazione delle norme sul procedimento
La violazione del termine di comparizione prevista dall'art. 601, comma 3, costituisce causa di nullità assoluta ai sensi di questa disposizione
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
diritto dell'imputato all'assistenza del suo difensore quando l'assistenza tecnica è obbligatoria
La nomina di un difensore d'ufficio non sana la lesione derivante dall'assenza del difensore di fiducia non avvisato: la mancanza di difesa tecnica è insanabile se l'assistenza del difensore 'suo' era obbligatoria
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma del codice sostanziale relativa al capo A contestato nella sentenza; citata come titolo di reato ma la decisione della Cassazione si è pronunciata su questioni procedurali
L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14
Norme sostanziali relative al capo B contestato; presenti negli atti ma non determinanti per la decisione sulla nullità procedurale
Massime di principio
- La notifica tramite PEC è efficace solo se garantisce una tempestiva conoscenza da parte del difensore: una comunicazione arrivata troppo prossima all'udienza può essere ritenuta equivalente a mancata notifica
- Il termine per comparire previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (non inferiore a 20 giorni) è inderogabile e la sua violazione configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c)
- La nomina di un difensore d'ufficio non sempre sanifica la mancanza del difensore di fiducia: quando la legge impone assistenza tecnica del 'suo difensore', l'assenza del difensore nominato dall'imputato può determinare l'insanabilità del vizio
- Nei procedimenti in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza dell'avviso da parte del difensore di fiducia prima di procedere, per evitare nullità
- Difensori e imputati devono controllare la PEC tempestivamente, e l'amministrazione giudiziaria dovrebbe evitare fissazioni d'udienza che cadano in prossimità di weekend o giorni in cui la presa visione può essere ostacolata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5851/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5852/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5853/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5857/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5858/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5860/2022 del 21/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →