Cassazione Civile, Sentenza n. 7511/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune di Laion impugnava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia richiedeva l'imposta di registro in misura proporzionale (9%) sul valore dei terreni espropriati e l'imposta ipotecaria fissa di €50, anziché la tassazione in misura fissa e l'esenzione ipotecaria richiesta dal Comune. L'atto impugnato era il decreto di esproprio n. 623 del 25.10.2019 relativo a aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia abitativa agevolata nella Provincia autonoma di Bolzano. I giudici di merito avevano ritenuto non applicabile il regime di favore previsto dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 (riservato alle aree di edilizia economica e popolare) agli atti riconducibili alla disciplina provinciale di Bolzano. Il Comune ha quindi dedotto che, anche alla luce dell'interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), il trasferimento doveva beneficiare della tassazione in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Laion. Ha ritenuto applicabile, anche retroattivamente, l'art. 1, comma 730, della legge n. 234/2021 che interpreta autenticamente l'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 nel senso di estendere il regime agevolato anche agli atti di trasferimento delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata nella Provincia autonoma di Bolzano. Perciò la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario del Comune, con compensazione delle spese di lite in considerazione del ius superveniens.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, comma 730
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all’edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali
Disposizione di interpretazione autentica: stabilisce che l'art. 32, comma 2, DPR 601/1973 si applica anche agli atti di trasferimento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia di Bolzano, comportando applicazione della registrazione in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali; la Corte ha ritenuto applicazione retroattiva anche ai rapporti sub judice.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2
Norma che prevede, per i trasferimenti delle aree destinate all'edilizia economica e popolare (Titolo III L. n.865/1971), l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. La Corte, alla luce della legge di bilancio interpretativa, ha esteso l'applicazione di tale regime alle aree di edilizia abitativa agevolata nella Provincia di Bolzano.
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Titolo III - edilizia economica e popolare)
Normativa statale originaria cui l'art. 32 DPR 601/1973 rimanda per definire i trasferimenti agevolati; la legge di bilancio ha parificato, ai soli fini fiscali previsti dall'art. 32, le fattispecie provinciali di Bolzano a quelle previste dal titolo III della L. n.865/1971.
Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1998 (articoli e disposizioni richiamate)
La disciplina provinciale regola l'edilizia abitativa agevolata in Bolzano. La Corte ha ritenuto che, benché differente nella struttura normativa, la disciplina provinciale debba essere considerata parificata ai fini fiscali dall'interpretazione autentica sopravvenuta, con conseguente applicazione del regime fiscale agevolato.
Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1997 (articoli richiamati)
Richiamata tra le norme provinciali rilevanti per la qualificazione delle aree come destinate all'edilizia agevolata; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire diversità strutturali dopo l'intervento interpretativo statale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
Richiamata come chiave di legittimazione per la disposizione di interpretazione autentica (così come richiamato nel testo della legge di bilancio): stabilisce i presupposti per l'interpretazione delle norme tributarie da parte del legislatore e l'efficacia della interpretazione autentica.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
Norma citata nel ricorso; dal testo della sentenza non emerge una interpretazione specifica operata dalla Corte rispetto a questo articolo.
Massime di principio
- Una legge di interpretazione autentica (ius superveniens) può essere applicata retroattivamente e decidere controversie ancora pendenti, modificando l'esito delle impugnazioni se chiarisce l'ambito di applicazione di una norma fiscale.
- Se il legislatore dichiara che una disciplina regionale o provinciale è parificata, ai fini fiscali, a quella statale richiamata da una disposizione, ai soggetti coinvolti deve essere riconosciuto il regime fiscale favorevole previsto dalla norma statale interpretata.
- In caso di espropri per finalità di edilizia abitativa agevolata nelle autonomie locali, verificare sempre la normativa regionale/provinciale e l'eventuale presenza di interpretazioni autentiche statali che estendono agevolazioni fiscali.
- La qualificazione dell'atto (es. decreto di esproprio) deve fondarsi sugli elementi documentali e sul testo dell'atto; l'Amministrazione finanziaria deve provare la non applicabilità del regime agevolato se la destinazione è pacifica e documentata.
- Quando una norma sopravvenuta decide la questione di diritto, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza di merito e decidere nel merito senza ulteriori accertamenti, anche con compensazione delle spese se il beneficio deriva da ius superveniens.
- Non è ammesso atteggiamento valutativo basato su elementi extratestuali per mutare la natura di un atto quando la destinazione delle aree è pacifica e non contestata; eventuali dubbi devono emergere in fatto e essere accertati nei gradi di merito.
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