Cassazione Penale, Sentenza n. 42461/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) nullità/invalidità del concordato ex art. 599-bis c.p.p. per mancanza di procura speciale autenticata del difensore che concluse l'accordo (atti rilasciati in carcere senza autentica del Direttore); 2) vizio nella determinazione della pena perché il giudice d'appello avrebbe usato la stessa pena base del primo grado senza tener conto che parte della condotta (riguardante "droga leggera") era prescritta, violando gli artt. 161 c.p. e 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: per l'imputato detenuto gli atti depositati in carcere sono validi ai sensi dell'art. 123 c.p.p.; il coordinatore dell'Ufficio matricola ha attestato la ricezione per ordine del Direttore e ciò ha soddisfatto il requisito di autenticazione della procura speciale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, nel processo definito con concordato ex art. 599-bis, la Cassazione può sindacare solo specifici profili (formazione della volontà della parte, consenso del PM, contenuto difforme o pena illegale); le doglianze sulla determinazione della pena, non trasfuse in illegittimità della sanzione o in superamento dei limiti edittali, sono inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola il procedimento di concordato su cui sono ammessi limitati motivi di impugnazione in Cassazione (formazione della volontà della parte, consenso del PM, contenuto difforme, pena illegale). Doglianze rinunciate in appello non possono essere riproposte in Cassazione.
Disciplina la procura speciale per il compimento di determinati atti processuali; richiede formalità per la validità della procura, ma per il detenuto valgono le disposizioni speciali dell'art. 123 c.p.p.
Stabilisce che gli atti depositati dal detenuto presso la direzione del carcere si considerano come compiuti davanti all'Autorità giudiziaria; la ricezione e attestazione da parte dell'Ufficio matricola può soddisfare i requisiti di autenticazione per gli atti del detenuto.
Norma sulla determinazione della pena (circostanze e criteri); il ricorso lamentava che non fosse stata adeguatamente considerata la prescrizione di parte della condotta nella quantificazione della pena base.
Norma relativa alle condizioni di proscioglimento o estinzione del reato; invocata dal ricorrente con riferimento alla rilevanza della prescrizione nella determinazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile nel contesto del concordato.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 e Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019)
Richiamati principi di legittimità secondo i quali il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate dopo concordato ex art. 599-bis è ammesso solo per i profili tassativi indicati dalla Corte e non per doglianze rinunciate in appello o per vizi della determinazione della pena che non siano trasformati in illegittimità della sanzione.
Massime di principio
- Per l'imputato detenuto, gli atti depositati in carcere e attestati dall'Ufficio matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p. sono equivalenti a quelli autenticati dinanzi all'Autorità giudiziaria; la procura speciale rilasciata in carcere può essere valida se la ricezione/attestazione è conforme.
- Nei procedimenti definiti con concordato ex art. 599-bis le possibilità di impugnazione in Cassazione sono molto limitate: si possono dedurre solo questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del PM, al contenuto difforme della pronuncia o alla illegittimità/illegittimità della pena (oltrepassamento dei limiti edittali).
- Le doglianze rinunciate in appello non possono essere riproposte in Cassazione se il procedimento si è concluso con concordato; pertanto chi intende impugnare specifiche valutazioni sostanziali deve preservarle tempestivamente in sede di appello.
- Le contestazioni sulla quantificazione della pena, salvo che conducano a una pena illegale o fuori dai limiti di legge, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità dopo un concordato.
- Per evitare questioni formali, è buona prassi assicurare che le procure speciali siano rilasciate e documentate secondo le formalità previste (e che la trasmissione all'Autorità procedente avvenga immediatamente), specialmente quando l'imputato è detenuto.
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