Cassazione Civile, Ordinanza n. 21793/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell'Interno, volta a ottenere il riconoscimento dell'illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine e di lavoro a tempo determinato utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Amministrazione. La Corte d'appello aveva confermato la nullità/illegittimità dei contratti, escluso la conversione del rapporto in tempo indeterminato e condannato il Ministero al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero ha dedotto omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 32, comma 5, L. n. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la funzione di "cancellazione dell'illecito" attribuibile alla prevista stabilizzazione, che in concreto non sarebbe però ancora intervenuta; pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe mancato il presupposto per il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la mancata stabilizzazione della lavoratrice esclude la ricorrenza della condizione che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, può valere come cancellazione dell'illecito, vale a dire la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Poiché la stabilità dell'impiego è l'elemento portante della tutela del lavoratore e solo in quel caso può dirsi conseguito il bene della vita perseguito in giudizio, il risarcimento riconosciuto dalla Corte d'appello resta fermo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la condanna risarcitoria; la Corte non ne accoglie la lettura, confermando il risarcimento per l'illegittima utilizzazione di contratti a termine in assenza di stabilizzazione.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
utilizzato come criterio di liquidazione del danno conseguente alla violazione delle norme sui contratti a termine; la Corte ne conferma l'applicazione al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata per il regime dell'ulteriore contributo unificato, escluso nel caso di specie per l'Amministrazione statale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata per il regime dell'ulteriore contributo unificato, escluso nel caso di specie per l'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine illegittimamente instaurati con pubbliche amministrazioni, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in assenza di prova specifica del pregiudizio, secondo il criterio legale di liquidazione previsto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
- La c.d. cancellazione dell'illecito, idonea a escludere o neutralizzare il risarcimento, può ravvisarsi solo quando il lavoratore abbia ottenuto la stabilizzazione del rapporto e, dunque, il bene della vita della stabilità occupazionale; la mera previsione di stabilizzazione o la sua mancata attuazione non sono sufficienti.
- In sede di legittimità, la censura che invochi la mancata considerazione di un fatto decisivo è infondata quando il fatto dedotto non sia idoneo, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, a eliminare il titolo risarcitorio già riconosciuto dal giudice di merito.
- Per le amministrazioni dello Stato non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo operante il meccanismo della prenotazione a debito.
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