Cassazione Penale, Ordinanza n. 13182/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta documentale, originariamente contestata come bancarotta fraudolenta documentale ma già riqualificata in primo grado come bancarotta semplice documentale. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norma processuale, richiamando l'art. 521 c.p.p., sostenendo in sostanza una lesione del diritto di difesa per asserita mutata qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non deducibili perché riproduttivi di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione corretta; ha inoltre valorizzato l'identità del fatto storico, la possibilità di difesa pienamente esercitabile sulla qualificazione in bonam partem come bancarotta semplice documentale e la congruità della dosimetria della pena, effettuata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano sostanzialmente reiterative di quelle già esaminate e respinte in appello, che non vi era violazione dell'art. 521 c.p.p. poiché il fatto storico contestato era rimasto identico e la riqualificazione era avvenuta in senso favorevole all'imputato, e che anche le doglianze sulla responsabilità e sulla pena erano generiche o comunque già correttamente superate dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riqualificazione giuridica del fatto non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico resta identico e la difesa ha avuto concreta possibilità di interloquire sulla diversa qualificazione, specie se in senso favorevole all'imputato.
È richiamato quale norma descrittiva della bancarotta semplice documentale, cui rinvia l'art. 224 l. fall. per la tipizzazione del fatto contestato.
Rinvia alla descrizione dei fatti di bancarotta semplice documentale contenuta nell'art. 217 l. fall.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
I parametri di gravità del fatto e personalità del reo devono guidare la valutazione del trattamento sanzionatorio e la motivazione può essere letta alla luce della descrizione analitica dei fatti.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di censure già integralmente proposte e respinte in appello può essere dichiarata inammissibile quando il ricorso si risolva nella mera reiterazione di argomenti già vagliati dal giudice di merito.
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la riqualificazione giuridica non altera il fatto storico contestato e non compromette concretamente il diritto di difesa, soprattutto quando la diversa qualificazione sia in bonam partem.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale, il mancato deposito o la mancata messa a disposizione delle scritture contabili al curatore, con impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della fallita, rileva come fatto storico centrale della contestazione.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile o infondata quando il giudice di merito abbia esercitato la discrezionalità sanzionatoria nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e abbia indicato i fattori rilevanti, anche per relationem alla ricostruzione complessiva del fatto.
- In sede di legittimità, la motivazione sulla pena può essere ritenuta sufficiente se i criteri di commisurazione risultano desumibili dalla lettura coordinata della sentenza e dalla precedente analitica descrizione dei fatti.
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