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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso premio ex art. 30-ter O.P. deciso dal magistrato di sorveglianza (decreto 7/3/2025 e successivo rigetto del reclamo). Ha censurato la valutazione del Tribunale di sorveglianza affermando che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.253/2019, anche i condannati per reati ostativi di prima fascia (art. 4-bis) possono ottenere permessi premio senza collaborazione, purché forniscano elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino. Ha prodotto l'ordinanza del Tribunale di Catania nel procedimento "Vicerè" (esclusione di gravi indizi per 416-bis) e ha richiamato la sua regolare condotta, la partecipazione al percorso rieducativo e l'assenza di attuali collegamenti con la mafia, sostenendo che il Tribunale non ha valutato adeguatamente tali elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la disciplina dell'art. 30-ter O.P. e la riformulazione dell'art. 4-bis dopo la sentenza n.253/2019 della Corte costituzionale, sottolineando che l'ammissione di non collaboranti ai benefici è possibile solo previo accertamento di specifiche condizioni (adempimenti civili/risarcitori o impossibilità, elementi specifici idonei a escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino, iniziative verso le vittime). Il giudice deve svolgere un'istruttoria approfondita acquisendo informazioni dalla DDA, dal Procuratore nazionale antimafia e dalle autorità competenti e verificando condizioni personali, patrimoniali e di contesto. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indicativi del mantenimento di collegamenti con l'organizzazione (riferimenti alla DDA di Catania e a precedenti ordinanze), ragione per cui il rigetto del reclamo è stato confermato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro

    Il permesso premio richiede (i) regolare condotta, (ii) assenza di pericolosità sociale e (iii) funzionalità del permesso al trattamento rieducativo; il giudice deve valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e acquisire informazioni idonee alla valutazione

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (disciplina modificata dopo Corte cost. n.253/2019)

    Per i reati ostativi di "prima fascia" la presunzione di pericolosità è divenuta relativa: il detenuto non collaborante può ottenere benefici solo se fornisce elementi specifici (adempimenti civili o impossibilità, elementi concreti che escludano collegamenti attuali e rischio di ripristino, iniziative verso le vittime) e il giudice svolge un'istruttoria dettagliata acquisendo informazioni da autorità competenti

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come vie di censura in Cassazione (violazione di legge, motivazione carente o contraddittoria, errore di fatto/valutazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte soccombente

  • Corte costituzionale, sentenza n.253/2019

    Ha dichiarato costituzionalmente ammissibile che i condannati per reati ostativi possano accedere ai benefici anche senza collaborazione, trasformando la presunzione assoluta di pericolosità in presunzione relativa, subordinata alla prova (o allegazione di elementi) che escluda collegamenti attuali e rischio di ripristino

  • Corte costituzionale, sentenza n.20/2022

    Ha ritenuto infondata la questione relativa alla differenziazione degli oneri probatori tra chi non collabora per libera scelta e chi è oggettivamente impossibilitato: l'accoglimento dipende dalla situazione oggettiva e dalla valutazione del giudice di sorveglianza

Massime di principio

  • Per i condannati per reati ostativi di prima fascia (es. 416-bis) la possibilità di ottenere permessi premio senza collaborazione esiste ma è subordinata a condizioni stringenti; la regolare condotta da sola può non essere sufficiente.
  • Il richiedente deve allegare elementi specifici, concreti e ulteriori rispetto alla mera partecipazione al percorso rieducativo (es. assenza di procedimenti successivi, prova di inesistenza di contatti, iniziative riparative, adempimenti civili o impossibilità di adempimento).
  • Il giudice deve svolgere un'istruttoria ampia: acquisire informazioni dalla DDA, dal Procuratore nazionale antimafia, dal pubblico ministero che ha emesso la sentenza e dal direttore dell'istituto; può integrare d'ufficio le indagini e disporre accertamenti patrimoniali e ambientali.
  • Documenti o ordinanze favorevoli a carico del richiedente (es. provvedimenti di riesame) vanno valutati ma non inevitabilmente determinano l'accoglimento se risultano altri elementi indicativi di contatti o rischio di ripristino.
  • Nel dubbio il Tribunale di sorveglianza deve motivare con riferimento puntuale alle informazioni acquisite e alle circostanze personali e ambientali; motivazioni generiche o incomplete possono essere ritenute carenti in sede di impugnazione.

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