Cassazione Penale, Ordinanza n. 39503/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che vi fosse violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la pena applicata coincideva con quella concordata nel patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata una pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha censurato esclusivamente l'entità della pena inflitta, deducendo anche la violazione del divieto di reformatio in peius con specifico riferimento alla pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato, osservando che la pena applicata corrispondeva esattamente alla richiesta e al patto intervenuto tra le parti.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata con il rito del patteggiamento; la Corte valorizza la corrispondenza tra pena applicata e patto convenuto per escludere la fondatezza della censura sulla pena.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È il reato oggetto della condanna definita con patteggiamento; dal testo non emergono ulteriori dettagli fattuali sulla specifica condotta.
divieto di reformatio in peius
Il motivo è stato ritenuto non applicabile e comunque infondato perché la pena irrogata non era peggiorativa rispetto a quanto richiesto e concordato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, non è proponibile una censura che si limiti a contestare l'entità della pena quando questa corrisponde esattamente alla richiesta e all'accordo raggiunto tra le parti.
- La deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius è infondata se la pena applicata dal giudice coincide con quella pattuita, non essendovi alcun aggravamento rispetto al consenso prestato dall'imputato.
- Quando il ricorso investe un profilo non consentito dalla disciplina del rito applicato e risulta inoltre manifestamente infondato, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
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