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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04955/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda proposta da alcuni lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e delle conseguenti differenze retributive. La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado dichiarando nulli, nella parte in cui escludevano il computo integrale dell'apprendistato, alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie e dell'accordo collettivo applicativo, e aveva accertato il diritto dei lavoratori al pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio con condanna alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, formulata nei termini di cui all'art. 390 c.p.c. e accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, avendo le parti dichiarato di averle già regolate tra loro. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata nei termini, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata dalle controparti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se le parti controricorrenti aderiscono alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente va interpretato restrittivamente e non può essere esteso ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Quando la rinuncia è accettata dai controricorrenti e le spese risultano già regolate tra le parti, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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