Cassazione Civile, Ordinanza n. 42032/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per il pagamento di euro 23.113,29. La società debitrice propose opposizione chiedendo di compensare il proprio debito con un controcredito asseritamente vantato verso la creditrice e, per il residuo, domandò anche il rigetto della pretesa monitoria e delle ulteriori domande. Il Tribunale respinse l'opposizione ritenendo insussistenti i presupposti della compensazione, perché il controcredito era incerto, non liquido e non ancora esigibile. In appello, la debitrice contestò tale decisione e sostenne inoltre che la controparte non fosse legittimata ad agire, poiché il soggetto subentrato alla originaria titolare del credito sarebbe stato una società diversa. La Corte d'appello considerò tardiva tale eccezione, qualificandola come questione di legittimazione sostanziale non tempestivamente dedotta, e rigettò l'appello principale, accogliendo invece l'appello incidentale della creditrice e confermando il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente dedusse violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurando la qualificazione come eccezione in senso stretto del difetto di titolarità del credito; richiamò il principio delle Sezioni Unite secondo cui la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva costituisce mera difesa proponibile in ogni stato e grado e rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come eccezione in senso stretto la contestazione sulla legittimazione sostanziale attiva/passiva, ha ritenuto che il motivo fosse comunque privo di interesse: se accolto, avrebbe condotto soltanto a una declaratoria di inammissibilità dell'appello, esito non utile alla ricorrente, la quale aveva essa stessa indicato la controparte come soggetto legittimato passivo dell'impugnazione. La Suprema Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di tardività delle eccezioni in appello non può essere utilmente coltivata quando manca l'interesse concreto alla sua proposizione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva costituisce una mera difesa, proponibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Tuttavia, il motivo di ricorso è inammissibile se, anche ove fondato, non potrebbe arrecare un concreto vantaggio processuale alla parte ricorrente, difettando così l'interesse ad agire o a impugnare.
- L'errore del giudice di merito nella qualificazione di una deduzione come eccezione in senso stretto non determina automaticamente cassazione, quando la parte non dimostri la concreta utilità dell'accoglimento della censura.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che la violazione denunciata sia idonea a incidere sull'esito della lite in modo favorevole per il ricorrente.
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