Cassazione Civile, Ordinanza n. 31158/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Un soggetto aveva intimato precetto di pagamento per euro 30.000, qualificandolo come residuo prezzo dovuto in forza di un contratto di compravendita immobiliare, che costituiva titolo esecutivo stragiudiziale. L'acquirente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., perché il venditore non avrebbe adempiuto agli obblighi assunti nel contratto relativi alla cancellazione della trascrizione di una domanda di simulazione gravante sull'immobile e al compimento delle attività e dei pagamenti necessari per concludere la pratica di sanatoria edilizia. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato. Il ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 1482 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina della cosa gravata da vincoli e che la trascrizione della domanda di simulazione fosse comunque inopponibile; (2) nullità per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., deducendo che l'opponente avesse fondato la domanda solo sul mancato pagamento di oblazione e oneri concessori, mentre la Corte d'appello avrebbe deciso su un diverso inadempimento; (3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 329, comma 2, c.p.c.; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c.; (5) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata considerazione della testimonianza del padre del ricorrente, ritenuta inattendibile in primo grado solo per il vincolo di parentela; (6) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo connesso alla medesima prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli in parte inammissibili e comunque infondati: la corte territoriale non aveva applicato l'art. 1482 c.c., ma aveva semplicemente valorizzato l'impegno contrattuale del venditore a farsi carico della cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione e degli oneri necessari a completare la sanatoria edilizia; inoltre, la decisione era coerente con l'oggetto della domanda, come interpretato dal giudice di merito, e non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha invece accolto il terzo, quarto e quinto motivo, rilevando che in appello era stata effettivamente censurata la valutazione di inattendibilità del teste fondata dal primo giudice sulla sola parentela con una parte, e che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare su quel motivo di gravame; tale omissione comportava anche il mancato esame delle circostanze di fatto riferite dal teste, potenzialmente decisive. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regola il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, utilizzato dall'acquirente per contestare il precetto fondato sul contratto di compravendita.
L'eccezione di inadempimento può essere opposta dalla parte che assume l'inadempimento dell'altra parte rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte.
La Corte ha escluso che la decisione di merito si fosse effettivamente fondata sulla disciplina della cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli, trattandosi invece di un obbligo contrattuale specifico assunto dal venditore.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni; tuttavia, nella specie, la Corte d'appello aveva deciso coerentemente con l'oggetto della domanda come interpretato. La mancata pronuncia sul motivo di appello relativo alla testimonianza ha invece integrato vizio di omessa pronuncia.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una nuova causa di opposizione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la decisione era rimasta nei limiti dell'oggetto della domanda.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha accolto il motivo per l'omessa pronuncia sul gravame relativo alla testimonianza, senza sviluppare una specifica affermazione applicativa della norma.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'asserita formazione del giudicato interno, ma la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata decisione del motivo di appello.
Richiamato nel sesto motivo in relazione alla valutazione della prova, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento delle censure sull'omessa pronuncia e sul fatto decisivo.
Norma di riferimento per i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Il precedente divieto di testimoniare per parentela è richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che la parentela non rende di per sé inattendibile il teste.
Massime di principio
- In tema di opposizione all'esecuzione fondata su un contratto di compravendita immobiliare, il giudice di merito può valorizzare come inadempimento del creditore-venditore anche la mancata esecuzione di obblighi specificamente assunti nel contratto, quali l'attivazione per la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli o per il completamento di pratiche amministrative di sanatoria, senza dover necessariamente applicare la disciplina delle garanzie reali o dei vincoli ex art. 1482 c.c.
- Ai fini del controllo di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il ricorso attribuisce al giudice di merito una motivazione diversa da quella realmente adottata, il motivo è inammissibile o infondato perché non coglie la decisione effettivamente resa.
- L'interpretazione della volontà negoziale delle parti e l'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- La valutazione di inattendibilità di un testimone non può essere fondata automaticamente e in via aprioristica sul solo vincolo di parentela o coniugio con una parte, occorrendo ulteriori elementi che dimostrino la perdita di credibilità della deposizione.
- La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia e giustifica la cassazione con rinvio; quando quel motivo riguarda una prova testimoniale potenzialmente decisiva, l'omissione travolge anche il mancato esame delle circostanze di fatto che quella prova avrebbe potuto dimostrare.
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