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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26298/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale nei confronti di un soggetto indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e correlate malversazioni, contestate quale amministratore di fatto di società finanziarie a partecipazione pubblica. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello contro il diniego di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. In Cassazione la difesa deduceva, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., vizi di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 c.p.p.: da un lato, lamentava la mancata considerazione di elementi idonei a escludere l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, quali le dimissioni da tutte le cariche, la campagna mediatica che avrebbe reso impraticabile una nuova attività di amministrazione di fatto, l’indagine a carico anche degli amministratori di diritto e il tempo trascorso dai fatti; dall’altro, contestava la ritenuta adeguatezza degli arresti domiciliari e l’affermazione della inidoneità di misure meno afflittive, anche cumulative, per omessa valutazione della dismissione delle cariche come indice di resipiscenza e mutamento della personalità dell’indagato. Nelle more, però, la misura era stata sostituita con l’obbligo di dimora e il difensore aveva depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità senza spese.

La decisione

La Corte ha dato atto della rinuncia all’impugnazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre precisato che, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non seguono né la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. È stato anche osservato che la richiesta di trattazione orale, una volta ammessa, è irrevocabile ai sensi dell’art. 611, comma 1-ter, c.p.p., ma ciò non ha impedito di prendere atto della rinuncia successiva e di definire il giudizio nei termini sopra indicati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia cautelare, la rinuncia all’impugnazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la misura cautelare è stata nel frattempo sostituita con misura meno afflittiva, il ricorso originariamente proposto avverso la precedente misura perde oggetto, con conseguente definizione in rito per difetto di interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, in linea con il consolidato orientamento richiamato, la condanna del ricorrente alle spese processuali né la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
  • La richiesta di trattazione orale nel rito camerale di cassazione, una volta ammessa, è irretrattabile e non può essere unilateralmente revocata dalla parte in una fase successiva.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelare
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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