Cassazione Penale, Ordinanza n. 08164/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Torino in relazione a un furto in abitazione ascritto come sottrazione di una borsa collocata negli uffici di una parrocchia. Con l'unico motivo di ricorso ha censurato il vaglio del giudice del patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il furto in abitazione perché il luogo non sarebbe stato una privata dimora. La Corte ha esaminato il motivo alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che in cassazione è denunciabile l'erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia manifesto dal testo del provvedimento impugnato, mentre non sono ammissibili contestazioni che richiedano valutazioni in fatto o in diritto non immediatamente evidenti. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che, sulla base del capo di imputazione e della natura dei luoghi descritti, gli uffici della parrocchia possono astrattamente rientrare nella nozione di privata dimora, perché luoghi di lavoro del parroco, non aperti al pubblico in via incondizionata e soggetti allo ius excludendi alios. Ha quindi ritenuto non evidente l'errore denunciato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull'assenza di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, poiché il motivo richiedeva una rivalutazione non consentita in sede di legittimità contro sentenza ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può denunciare l'erronea qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto desumibile dal testo del provvedimento; non sono ammissibili censure che richiedano una rivalutazione fattuale o giuridica non immediatamente evidente.
La verifica della corretta qualificazione giuridica nel patteggiamento va svolta solo sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, la decisione è resa secondo la procedura de plano prevista dalla norma.
Per il furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, inclusi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando emerga come errore manifesto dal testo della decisione, senza necessità di accertamenti ulteriori in fatto o in diritto.
- La valutazione della correttezza della qualificazione giuridica nel patteggiamento deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi del ricorso.
- La nozione di privata dimora ai fini del furto in abitazione non si limita agli spazi abitativi in senso stretto, ma comprende anche luoghi di lavoro o professionali nei quali si svolgano stabilmente attività della vita privata e rispetto ai quali il titolare possa escludere l'accesso di terzi.
- Se il luogo indicato nell'imputazione è astrattamente riconducibile alla privata dimora, la contestazione della diversa qualificazione non è ammissibile quando non sia supportata da un errore immediatamente percepibile dal provvedimento impugnato.
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