Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05968/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e che i motivi sulla qualificazione giuridica erano generici, in quanto meramente reiterativi di quelli già svolti in appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto contestato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendone l'illogicità e la non correttezza. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo in via principale la riqualificazione in favoreggiamento e, in subordine, in autoriciclaggio. Nella memoria difensiva ha ribadito la contestazione della sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi rilievi manifestamente infondati e gli ulteriori motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto contestato; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma dà atto che le condotte descritte integrano il riciclaggio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato al contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza riesame del merito o delle acquisizioni processuali

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo per escludere che la sentenza impugnata presenti il vizio di motivazione denunciato

  • art. 648 c.p.

    richiamato solo come possibile qualificazione alternativa del fatto, che la difesa invocava in via subordinata come favoreggiamento/riqualificazione del fatto; il testo della decisione, tuttavia, non indica una riqualificazione effettiva in favoreggiamento ma solo il rigetto della doglianza

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'art. 606 c.p.p., cioè quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo deficit logico o un contrasto interno rilevante; non è consentito alla Cassazione rivalutare il compendio probatorio o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, e già disattese con motivazione congrua, integra motivo non specifico e quindi inammissibile.
  • La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si risolve nella ripetizione di censure già esaminate e confutate nei gradi precedenti, senza indicare reali errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo coerente della riconducibilità della condotta alla fattispecie contestata, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura dei fatti se non nei casi di manifesta illogicità o assenza di motivazione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggioUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.