Cassazione Penale, Sentenza n. 30499/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30/03/2022 per plurimi profili: Afeltra deduceva violazione del diritto di difesa per la mancata valutazione di documentazione sopravvenuta acquisita con riserva, travisamento della prova sulle captazioni, omissione di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti e illegittima applicazione dell'aggravante di tipo mafioso; Di Vuolo censurava errori nel calcolo degli aumenti per continuazione e nella determinazione della pena definitiva (diminuzione del rito abbreviato non conforme al terzo); Esposito prospettava inutilizzabilità o travisamento delle intercettazioni e mancato riconoscimento di attenuanti; Gentile e Martone lamentavano omissioni e illogicità nella motivazione relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Paturzo deduceva nullità per mancata traduzione/presenza all'udienza del 17/11/2021, errori nell'identificazione della persona offesa e vizi di motivazione sul suo presunto concorso nelle estorsioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo articolato: per Francesco Afeltra ha accolto il ricorso rilevando l'erronea valutazione della domanda di acquisizione di prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame; per Vincenzo Di Vuolo ha dichiarato inammissibile il primo motivo (rinuncia parziale) ma ha accolto il secondo motivo relativo al calcolo del rito abbreviato: ha annullato senza rinvio la determinazione della pena per la parte detentiva e l'ha rideterminata in anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione (riduzione conforme al limite di legge); per Nicola Esposito, Giovanni Gentile e Teresa Martone i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (con motivazioni diverse: doppia conforme e limiti del sindacato di legittimità, non consentito sollevare questioni rinunciate in appello); per Liberato Paturzo il ricorso è inammissibile: la mancata traduzione all'udienza del 17/11/2021 non è stata ritenuta causa di nullità assoluta e non ha prodotto pregiudizio irreversibile, gli altri profili sono stati ritenuti aspecifici o infondati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. sono state liquidate spese e, per i ricorsi ritenuti inammissibili, irrogate condanne alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ciascuno. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile è stata rigettata.
Norme richiamate
Distinzione tra richiesta di rinnovazione per prove già conosciute (comma 1, discrezionalità del giudice) e ammissione obbligatoria delle prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado (comma 2); nel caso Afeltra la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 imponendo alla Corte d'appello la rinnovazione dell'istruttoria
comma 1, lett. E) (e menzioni anche lett. B))
Limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la Cassazione può sindacare il travisamento solo in presenza di macroscopica incongruenza o dell'uso di elementi non presenti nel processo; la valutazione normale delle prove resta di competenza del giudice di merito
La corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell'aggravante di metodo mafioso richiede confronto preciso con gli elementi che dimostrano la rilevanza della fattispecie; nel caso specifico si è censurata la motivazione difettosa o insufficiente rispetto alle censure mosse
Richiamo alle prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti come limite all'ammissione di prove nuove; utile per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 603, comma 2
Principio generale sull'utilità processuale della prova richiamato per delimitare l'ammissione delle prove sopravvenute
Richiamato in relazione alle nullità processuali; la Corte distingue tra nullità assolute e c.d. nullità a regime intermedio che possono essere sanate se non tempestivamente dedotte
Norma collegata alle nullità e al loro trattamento procedurale citata dal ricorrente ma valorizzata dalla Corte nella distinzione del tipo di vizio processuale (assoluto vs sanabile)
Richiamato dal ricorrente Paturzo in ordine all'identificazione della persona offesa; la Corte ha valutato che la decisione di merito ha adeguatamente motivato l'identificazione
Consente la condanna alle spese processuali nei giudizi di cassazione e la Corte ha condannato i ricorrenti degli impugnazioni inammissibili alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende
Riferito al riconoscimento di attenuanti speciali (delitti legati a circostanze particolari); la Corte ha rilevato che il riconoscimento parziale non giustificava la riduzione massima richiesta se non adeguatamente motivato
Citato in relazione alla circostanza attenuante della riparazione del danno: la Corte richiede adeguata motivazione circa l'entità del danno e la congruità dell'offerta per riconoscere l'attenuante
Massime di principio
- Prove sopravvenute dopo il primo grado devono essere valutate secondo art. 603, comma 2 c.p.p.: il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria salvo che la prova sia vietata, manifestamente superflua o irrilevante
- Il sindacato della Cassazione sul travisamento della prova è circoscritto: serve una macroscopica incongruenza o l'uso di elementi estranei al processo; le valutazioni ordinarie di attendibilità restano ai giudici di merito
- La rinuncia parziale all'appello ha effetto abdicativo su molte questioni: chi ha rinunciato non può poi sollevare in Cassazione profili riconducibili ai motivi rinunciati (es. riconoscimento delle attenuanti o contestazioni già oggetto di rinuncia)
- La mancata partecipazione dell'imputato detenuto a udienze non decisorie non determina automaticamente nullità assoluta: va valutato se sia stato arrecato pregiudizio concreto al diritto di difesa; in caso di sanabilità la mancata eccezione tempestiva può determinare la perdita del vizio
- In caso di rito abbreviato la riduzione della pena deve rispettare i limiti legali (almeno un terzo) e il calcolo deve essere esplicitato: errori matematici nelle quantificazioni possono essere rettificati dalla Cassazione senza rinvio
- Nei casi di "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado convergenti) il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato, salvo che il giudice d'appello abbia introdotto nuovi elementi o valutazioni non presenti nel primo grado
- La richiesta della parte civile per liquidazione delle spese deve essere supportata da un contributo concreto al processo: la mera produzione di una nota spese o conclusioni generiche può portare al rigetto della liquidazione
- Richieste di attenuanti basate su atti o offerte di riparazione richiedono motivazione specifica circa entità e congruità; l'assenza di tale motivazione giustifica il diniego da parte del giudice di merito
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