Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30499/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30/03/2022 per plurimi profili: Afeltra deduceva violazione del diritto di difesa per la mancata valutazione di documentazione sopravvenuta acquisita con riserva, travisamento della prova sulle captazioni, omissione di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti e illegittima applicazione dell'aggravante di tipo mafioso; Di Vuolo censurava errori nel calcolo degli aumenti per continuazione e nella determinazione della pena definitiva (diminuzione del rito abbreviato non conforme al terzo); Esposito prospettava inutilizzabilità o travisamento delle intercettazioni e mancato riconoscimento di attenuanti; Gentile e Martone lamentavano omissioni e illogicità nella motivazione relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Paturzo deduceva nullità per mancata traduzione/presenza all'udienza del 17/11/2021, errori nell'identificazione della persona offesa e vizi di motivazione sul suo presunto concorso nelle estorsioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso in modo articolato: per Francesco Afeltra ha accolto il ricorso rilevando l'erronea valutazione della domanda di acquisizione di prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame; per Vincenzo Di Vuolo ha dichiarato inammissibile il primo motivo (rinuncia parziale) ma ha accolto il secondo motivo relativo al calcolo del rito abbreviato: ha annullato senza rinvio la determinazione della pena per la parte detentiva e l'ha rideterminata in anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione (riduzione conforme al limite di legge); per Nicola Esposito, Giovanni Gentile e Teresa Martone i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (con motivazioni diverse: doppia conforme e limiti del sindacato di legittimità, non consentito sollevare questioni rinunciate in appello); per Liberato Paturzo il ricorso è inammissibile: la mancata traduzione all'udienza del 17/11/2021 non è stata ritenuta causa di nullità assoluta e non ha prodotto pregiudizio irreversibile, gli altri profili sono stati ritenuti aspecifici o infondati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. sono state liquidate spese e, per i ricorsi ritenuti inammissibili, irrogate condanne alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ciascuno. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Distinzione tra richiesta di rinnovazione per prove già conosciute (comma 1, discrezionalità del giudice) e ammissione obbligatoria delle prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado (comma 2); nel caso Afeltra la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 imponendo alla Corte d'appello la rinnovazione dell'istruttoria

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. E) (e menzioni anche lett. B))

    Limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la Cassazione può sindacare il travisamento solo in presenza di macroscopica incongruenza o dell'uso di elementi non presenti nel processo; la valutazione normale delle prove resta di competenza del giudice di merito

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell'aggravante di metodo mafioso richiede confronto preciso con gli elementi che dimostrano la rilevanza della fattispecie; nel caso specifico si è censurata la motivazione difettosa o insufficiente rispetto alle censure mosse

  • art. 495 c.p.p.

    Richiamo alle prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti come limite all'ammissione di prove nuove; utile per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 603, comma 2

  • art. 190 c.p.p.

    Principio generale sull'utilità processuale della prova richiamato per delimitare l'ammissione delle prove sopravvenute

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle nullità processuali; la Corte distingue tra nullità assolute e c.d. nullità a regime intermedio che possono essere sanate se non tempestivamente dedotte

  • art. 599 c.p.p.

    Norma collegata alle nullità e al loro trattamento procedurale citata dal ricorrente ma valorizzata dalla Corte nella distinzione del tipo di vizio processuale (assoluto vs sanabile)

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente Paturzo in ordine all'identificazione della persona offesa; la Corte ha valutato che la decisione di merito ha adeguatamente motivato l'identificazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali nei giudizi di cassazione e la Corte ha condannato i ricorrenti degli impugnazioni inammissibili alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito al riconoscimento di attenuanti speciali (delitti legati a circostanze particolari); la Corte ha rilevato che il riconoscimento parziale non giustificava la riduzione massima richiesta se non adeguatamente motivato

  • art. 62 n.4 c.p.

    Citato in relazione alla circostanza attenuante della riparazione del danno: la Corte richiede adeguata motivazione circa l'entità del danno e la congruità dell'offerta per riconoscere l'attenuante

Massime di principio

  • Prove sopravvenute dopo il primo grado devono essere valutate secondo art. 603, comma 2 c.p.p.: il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria salvo che la prova sia vietata, manifestamente superflua o irrilevante
  • Il sindacato della Cassazione sul travisamento della prova è circoscritto: serve una macroscopica incongruenza o l'uso di elementi estranei al processo; le valutazioni ordinarie di attendibilità restano ai giudici di merito
  • La rinuncia parziale all'appello ha effetto abdicativo su molte questioni: chi ha rinunciato non può poi sollevare in Cassazione profili riconducibili ai motivi rinunciati (es. riconoscimento delle attenuanti o contestazioni già oggetto di rinuncia)
  • La mancata partecipazione dell'imputato detenuto a udienze non decisorie non determina automaticamente nullità assoluta: va valutato se sia stato arrecato pregiudizio concreto al diritto di difesa; in caso di sanabilità la mancata eccezione tempestiva può determinare la perdita del vizio
  • In caso di rito abbreviato la riduzione della pena deve rispettare i limiti legali (almeno un terzo) e il calcolo deve essere esplicitato: errori matematici nelle quantificazioni possono essere rettificati dalla Cassazione senza rinvio
  • Nei casi di "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado convergenti) il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato, salvo che il giudice d'appello abbia introdotto nuovi elementi o valutazioni non presenti nel primo grado
  • La richiesta della parte civile per liquidazione delle spese deve essere supportata da un contributo concreto al processo: la mera produzione di una nota spese o conclusioni generiche può portare al rigetto della liquidazione
  • Richieste di attenuanti basate su atti o offerte di riparazione richiedono motivazione specifica circa entità e congruità; l'assenza di tale motivazione giustifica il diniego da parte del giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.