Cassazione Penale, Sentenza n. 17568/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la misura della riduzione della pena per il rito abbreviato: i giudici di merito avrebbero applicato una diminuzione di un terzo anziché la metà, come sarebbe previsto per reati contravvenzionali, con conseguente irregolarità nel calcolo dell'ammenda (da 1.500 a 1.000 anziché 750 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura riguardante la misura della diminuente non era stata sollevata con specifico motivo in sede di appello e dunque era preclusa in Cassazione. Si è richiamata la giurisprudenza che distingue tra pena "illegittima" e "illegale" e che impedisce di dedurre in Cassazione questioni non devolute al giudice d'appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo contestato come fattispecie di reato; la pena concretamente irrogata (ammenda) rientrava nella cornice edittale prevista, motivo per cui l'errore nella misura della diminuente è stato qualificato come questione di pena illegittima e non di pena illegale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma invocata per disporre la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio di preclusione: la Corte di legittimità non può esaminare questioni relative alla sentenza di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello con specifico motivo d'impugnazione.
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: obbligo di sostenere le spese del procedimento e onere di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato equitativamente in euro 3.000,00.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 (Di Fenza)
«Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato»
Giurisprudenza che conferma il divieto di sollevare in Cassazione questioni non dedotte in appello, per effetto dell'acquisto di efficacia di giudicato sulle questioni non impugnate.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
«Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.»
Principio che distingue tra 'pena illegittima' (errore nella determinazione della diminuzione ma rimanente nella cornice edittale) e 'pena illegale' (fuori dai limiti edittali); le questioni di pena illegittima sono precluse se non sollevate in appello.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, condizionando però l'applicazione delle misure sanzionatorie in sede di spese e compensazioni.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare questioni relative a statuizioni di primo grado che non siano state espressamente impugnate in appello: tali questioni sono precluse e il ricorso è inammissibile.
- Quando la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, un errore nella misura della diminuente per il rito abbreviato configura una 'pena illegittima' e, se non dedotta in appello, è preclusa in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
- Se si vuole contestare la corretta applicazione della riduzione per il rito abbreviato (in particolare la percentuale prevista per le contravvenzioni), tale censura va sollevata già in sede di appello con motivazione specifica; altrimenti si perde la possibilità di impugnarla in Cassazione.
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Per evitare la qualificazione dell'errore come 'pena illegittima' preclusa, il difensore deve portare avanti il vizio già nel gravame intermedio, con motivazione puntuale e specifica sulla misura della diminuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17537/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17540/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17542/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17545/2024 del 03/05/2024
- Sentenza penale · 3 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17548/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →