Ordinanza n. 152/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione dell’ordinanza del Comune di Santa Margherita Ligure n. 33 del 26 marzo 2026, recante “Ingiunzione di rimessione in pristino di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, in Via Aurelia civ. n. 77, int. n. 3 (N.C.E:U. foglio 1, mapp. 868, sub 10)”, nonché del provvedimento del Comune di Santa Margherita Ligure del 9 marzo 2026, recante “Rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica, D.Lgs. 42/2004 art. 167 per installazione di persiane sulle porte finestre (N.C.E.U. F. 1, Mapp. 868 sub 10)”, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ivi espressamente compresi, ove occorra, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 17 novembre 2025; la comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 20 febbraio 2026; nonché l’ordinanza n. 89 del 18 luglio 2025 di sospensione dei lavori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino di opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, unitamente al rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e impresa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa all’installazione di persiane sulle porte-finestre di un immobile sito in Santa Margherita Ligure, nonché il precedente provvedimento di rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e l’ordinanza di sospensione dei lavori. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto della domanda incidentale di sospensione e della sussistenza della giurisdizione e competenza del TAR.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale di rimessione in pristino n. 33 del 26 marzo 2026. La decisione cautelare è motivata dalla ritenuta sussistenza del periculum in mora, avuto riguardo al contenuto del provvedimento impugnato, avente natura di ordinanza di rimessione in pristino. Il testo non esplicita una distinta valutazione del fumus boni iuris. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
compatibilità paesaggistica
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di compatibilità paesaggistica relativa alle opere realizzate.
comunicazione ai sensi dell’art. 10bis
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione del preavviso di rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato in relazione al contenuto di un’ordinanza di rimessione in pristino, in ragione degli effetti materiali potenzialmente irreversibili o difficilmente reversibili derivanti dalla sua esecuzione.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto anche con motivazione concentrata sulla sussistenza del periculum in mora, quando il provvedimento impugnato impone la rimessione in pristino; il testo della pronuncia deve tuttavia essere letto nei limiti della valutazione cautelare e non implica la definizione del merito.
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