Cassazione Penale, Sentenza n. 15959/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata corretta applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2 c.p.p.: il ricorrente deduceva che la custodia cautelare era stata emessa sulla base degli stessi elementi già valutati insufficienti dal Tribunale del riesame (annullamento della prima ordinanza ex art. 273 c.p.p.) e che la Corte d'appello non avrebbe dovuto fondare il diniego della riparazione su elementi già ritenuti insufficienti, né ritenere esistente una "colpa grave" basata su quei medesimi elementi. Contestava inoltre la valutazione delle dichiarazioni (es. Lo Bianco, Malvaso) e di circostanze fattuali (danneggiamento del bar, possesso di munizioni) come idonee a configurare colpa grave. 2) Violazione degli artt. 314, comma 2 e 275, comma 1-bis c.p.p.: il ricorrente sosteneva che, dopo la condanna di primo grado che aveva determinato la misura cautelare, la gravità indiziaria non poteva più essere contestata in sede di riparazione e che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314, comma 2, c.p.p. dovesse comprendere anche la sentenza di merito quando da essa si evinca la mancanza sin dall'origine delle condizioni di applicabilità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e manifestamente infondato il secondo. Ha confermato il giudizio della Corte di appello che, in sede di rinvio dall'annullamento, aveva riconosciuto la riparazione per il primo periodo di detenzione (14/10/2014 - 19/12/2014) e aveva rigettato la richiesta relativa al secondo periodo (26/04/2016 - 08/10/2020) ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa del Di Bella. La Corte ha condiviso la valutazione che sulla riemissione della misura (26/04/2016) abbiano inciso elementi nuovi e diversi rispetto a quelli che avevano determinato l'annullamento precedente (in particolare dichiarazioni di Annina Lo Bianco e Vincenzo Malvaso, il colloquio in carcere e circostanze fattuali come danneggiamento del bar e il possesso di munizioni), e che il complesso delle condotte valutate fosse idoneo a creare l'apparenza di partecipazione all'associazione mafiosa, con incidenza causale sulla misura cautelare, giustificando così l'esclusione dell'indennizzo per colpa grave. È stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo ingiustizia sostanziale e formale; la Corte ha applicato il principio che il diritto all'indennizzo è escluso in presenza di dolo o colpa grave dell'interessato e che la "decisione irrevocabile" può determinare il caso di ingiustizia formale se da essa emerge l'assenza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura
Stabilisce la condizione della gravità indiziaria per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte ha valutato se l'annullamento fosse stato pronunciato sulla base degli stessi elementi disponibili al giudice della cautela o su elementi sopravvenuti
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente l'applicazione di misure cautelari anche in caso di giudizio abbreviato/condanna: il ricorrente sosteneva che tale sentenza di merito rendesse insindacabile la gravità indiziaria in sede di riparazione; la Corte ha escluso questa interpretazione automatica ove emergano valutazioni diverse o elementi nuovi
Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità della misura; la Corte lo menziona nel quadro dei presupposti cautelari
Definizione della nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) utilizzata per qualificare la "colpa grave" che esclude il diritto alla riparazione
Norma procedurale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente
Sezioni Unite, sent. n. 43 del 13/12/1997 (Sarnataro)
principio sulla nozione di dolo/colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione
Ha definito il concetto di condotta idonea a escludere l'indennizzo quando, per negligenza o consapevolezza, si genera una situazione che giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria; principio richiamato dalla Corte per valutare la condotta del ricorrente
Sezioni Unite, sent. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
principio sulla necessità del nesso causale fra condotta dell'interessato e applicazione della misura cautelare
Stabilisce che l'esclusione dell'indennizzo può essere giustificata solo se sussiste un effettivo collegamento causale tra la condotta e la misura; la Corte ha applicato questo criterio nella verifica della "colpa grave"
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia formale (decisione irrevocabile che accerta l'insussistenza dei gravi indizi) e ingiustizia sostanziale: l'accertamento delle condizioni sin dall'origine è essenziale per l'applicazione dell'art. 314, comma 2.
- La condotta dell'interessato può escludere il diritto all'indennizzo non solo se costituisce reato doloso, ma anche se configura colpa grave (negligenza macroscopica, imprudenza, comportamenti volontari che hanno creato allarme sociale e giustificato l'intervento dell'autorità).
- Per negare la riparazione il giudice deve accertare il nesso causale tra la condotta colposa/dolosa e l'adozione della misura cautelare: non è sufficiente il mero riscontro di condotte sospette, ma occorre che abbiano contribuito a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa.
- La riemissione di una misura cautelare dopo un annullamento può essere legittima se si fonda su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli che avevano determinato l'annullamento; il giudice della riparazione deve verificare se gli elementi che giustificano la nuova misura siano sopravvenuti.
- La sentenza di condanna non rende automaticamente insindacabile la gravità indiziaria in sede di riparazione: la nozione di "decisione irrevocabile" rileva se dalla decisione stessa emerge che le condizioni di applicabilità della misura erano assenti sin dall'origine.
- In sede di riparazione il giudice può considerare anche circostanze penalmente irrilevanti che, tuttavia, sono idonee a suscitare allarme e a costituire indici di contiguità criminale: la mancanza di una condanna per 416-bis non esclude la rilevanza di tali elementi ai fini della colpa grave.
- In fase cautelare e di riparazione è fondamentale documentare se le valutazioni che hanno portato all'annullamento si fondavano sugli stessi elementi disponibili al giudice della cautela o su elementi sopravvenuti; questa verifica è decisiva per stabilire il diritto all'indennizzo.
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