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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17119/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per asserita estrazione e divulgazione di dati aziendali senza autorizzazione. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per insussistenza del fatto, escludendo però la natura ritorsiva del licenziamento e la tutela reintegratoria piena per difetto del requisito dimensionale; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando anche preclusioni processuali su alcune domande non riproposte correttamente. Contro l'ordinanza di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso, la lavoratrice ha proposto ricorso per revocazione deducendo: errore di fatto sulla ritenuta inesistenza di un autonomo motivo di reclamo in appello relativo all'assenza di antigiuridicità della condotta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 196/2003 e, conseguentemente, sulla mancata pronuncia ex art. 112 c.p.c.; errore di fatto sulla ritenuta mancata devoluzione della questione del requisito dimensionale/unico centro di imputazione del rapporto e quindi sulla preclusione della tutela reintegratoria; violazione dei diritti di difesa e del giusto processo, sostenendo che la revocazione dovesse operare anche per errori di valutazione e di qualificazione giuridica; questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6, 11 e 13 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione autonoma dei fatti di causa, limitandosi a rinviare al precedente ricorso per cassazione. Ha poi osservato che il primo motivo cadeva comunque su una lettura solo parziale dell'ordinanza revocanda, che aveva fondato l'inammissibilità anche su una ratio autonoma e decisiva; inoltre la censura mirava in realtà a contestare una valutazione degli atti processuali, non un errore di percezione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché il relativo capo della sentenza d'appello non era stato investito dal precedente ricorso per cassazione. I motivi terzo e quarto sono stati respinti richiamando il principio per cui la revocazione della sentenza di cassazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. non copre errori di diritto sostanziale o processuale né errori di giudizio o valutazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo all'antigiuridicità della condotta; la Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per motivazione apparente e contraddittoria; la Corte ritiene che la censura miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto

  • art. 24 d.lgs. n. 196/2003

    richiamato per sostenere la legittimità del trattamento/consegna dei dati e l'assenza di antigiuridicità della condotta contestata

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione impugnata aveva recepito la proposta di definizione accelerata

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, non per errori di diritto o di valutazione

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    la domanda di revocazione deve indicare specificamente il motivo di revocazione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per revocazione deve esporre i fatti di causa in modo autonomo, non mediante rinvio al precedente ricorso

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; non consente di censurare errori di giudizio o di qualificazione giuridica

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude che ciò imponga di ampliare il rimedio revocatorio agli errori di giudizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il giusto processo; la Corte afferma che non impone rimedi ulteriori rispetto a quelli previsti

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione alla CEDU nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 3 Cost.

    richiamato per censurare la ragionevolezza della disciplina della revocazione; la Corte la ritiene non irrazionale

  • art. 6 CEDU

    richiamato nella prospettazione di tutela convenzionale e del giusto processo

  • art. 11 CEDU

    richiamato nella questione costituzionale sollevata dalla ricorrente

  • art. 13 CEDU

    richiamato nella questione costituzionale sollevata dalla ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 24, lett. f), d.lgs. n. 196/2003

    invocato come specifica base normativa della pretesa non antigiuridicità della condotta della lavoratrice

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto presuppone un "abbaglio dei sensi" o una svista percettiva, cioè l'affermazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto processuale incontrovertibilmente smentito dagli atti; non è invece ammessa per contestare l'interpretazione degli atti, la valutazione delle risultanze processuali o la qualificazione giuridica della fattispecie.
  • Il ricorso per revocazione deve essere autosufficiente: oltre a indicare il motivo revocatorio, deve esporre i fatti di causa in modo completo e comprensibile, senza limitarsi a rinviare al precedente ricorso per cassazione.
  • Se l'ordinanza o sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, la censura di errore revocatorio deve investire tutte le rationes decisive; la mancata critica di anche una sola di esse rende il motivo inidoneo a ottenere la revocazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per superare giudicati interni o per rimettere in discussione capi della decisione di merito non devoluti o non impugnati nel precedente giudizio di legittimità.
  • Il sistema delle impugnazioni distingue tra errori revocatori ed errori di giudizio: i primi sono rimedi eccezionali contro errori percettivi, mentre i secondi restano deducibili soltanto nei mezzi ordinari nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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