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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32470/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei primi due motivi e per manifesta infondatezza, nei termini indicati in motivazione, del motivo relativo alla pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635-quinquies c.p.; la Corte li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché riproponevano le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo l'eccessività della pena nonostante la concessione delle attenuanti generiche. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, già determinato in misura prossima al minimo edittale, senza evidenziare arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello aveva giustificato il diniego di ulteriori riduzioni valorizzando l'intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 635-quinquies c.p.

    La norma è richiamata con riferimento alla contestazione oggetto dei primi due motivi di ricorso; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione sostanziale della fattispecie.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione necessaria tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche non impone un'ulteriore riduzione della pena, la cui congruità resta valutata secondo i criteri di legge.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    L'intensità del dolo costituisce elemento rilevante per la commisurazione della pena e può giustificare il diniego di ulteriori mitigazioni.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare specifici vizi della decisione.
  • La censura di eccessività della pena è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve rispettare i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la pena prossima al minimo edittale e una motivazione logicamente fondata sull'intensità del dolo possono escludere ulteriori riduzioni anche in presenza delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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