Cassazione Civile, Ordinanza n. 31090/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, intervenuta a seguito di conciliazione sindacale tra le parti, e ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002. Nulla è stato disposto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore in data 4 ottobre 2019. In primo grado il tribunale aveva accolto l’impugnazione del licenziamento, ma la corte d’appello, riformando la decisione, aveva rigettato la domanda del lavoratore e lo aveva condannato alle spese del doppio grado. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi; la controparte ha resistito con controricorso e ha assunto anche la posizione di ricorrente incidentale. Prima della decisione nel merito, tuttavia, il ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver conciliato la lite in sede sindacale il 29 agosto 2024 e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente dichiarata e associata all’intervenuta conciliazione della lite, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza pronunciarsi sui motivi di ricorso o sul merito della controversia.
- Quando manca una definizione nel merito per estinzione del processo, non si applica automaticamente l’ulteriore contributo unificato, dovendo il giudice verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
Come è indicizzato
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