Cassazione Civile, Ordinanza n. 24804/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per estimi catastali impugnato dalla contribuente davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) la validità della notificazione dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività della spedizione; 2) in subordine, la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la costituzione della contribuente avesse comunque sanato ogni vizio perché l'atto aveva raggiunto lo scopo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rilevato, sulla base delle Sezioni Unite n. 299/2020, che la notificazione eseguita da operatore postale privato senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione, poiché manca la certezza legale della data di consegna all'operatore. Nel caso concreto risultava depositata la sentenza di primo grado il 20 dicembre 2016, mentre dagli atti non emergeva una prova certa della tempestiva notificazione dell'appello: vi erano solo una distinta di ritiro e un tracking con recapito al 6 aprile 2017, senza attestazione della ricezione da parte della contribuente e senza prova certa della tempestiva spedizione. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, rilevando che l'onere di provare la tempestività della notifica grava su chi propone l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato che l'appello era inammissibile per tardività, poiché la notificazione tramite operatore postale privato non era assistita da prova idonea della tempestiva consegna/recapito e non poteva considerarsi sanata dalla costituzione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in ragione dell'applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a superare il problema della tempestività dell'impugnazione quando manca la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore postale privato.
In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello va proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza stessa.
art. 51 del d.lgs. 546 del 1992
L'inammissibilità dell'appello è stata ricondotta alla sua tardività, ai sensi della disciplina del processo tributario.
direttiva n. 2008/6/CE
È richiamata come quadro normativo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo diversa dimostrazione dello Stato.
È richiamata come intervento normativo che ha introdotto il nuovo regime relativo agli operatori postali e alle notificazioni di atti giudiziari.
Massime di principio
- La tempestività di un'impugnazione notificata tramite operatore postale privato deve essere provata con elementi idonei a fornire certezza legale sia della data di consegna all'operatore sia dell'avvenuto recapito all'altra parte.
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato privo del relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non consente di considerare automaticamente tempestivo l'atto impugnatorio.
- La costituzione del destinatario può sanare il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, ma non elimina il problema della decadenza quando l'impugnazione risulti proposta oltre il termine perentorio.
- L'onere di dimostrare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone l'impugnazione; in mancanza di prova certa, l'appello deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.
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