Cassazione Penale, Ordinanza n. 21357/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, sostenendo che la motivazione fosse illogica perché costruita su una diversa lettura degli elementi processuali, su una ricostruzione storica alternativa dei fatti e su una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, attività precluse al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente diretta contro la motivazione della sentenza impugnata, si risolvesse in una richiesta di sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la partecipazione dell'imputato al reato presupposto di furto e aveva ravvisato la ricettazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata per qualificare il fatto contestato e ritenuto sussistente in fatto dal giudice di merito.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle fonti, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La censura di illogicità della motivazione è inammissibile quando, dietro la sua formulazione, si limita a proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza probatoria.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente e giuridicamente esente da vizi e dia conto in modo adeguato delle ragioni della decisione, anche quanto all'estraneità dell'imputato al reato presupposto e alla configurabilità della ricettazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →