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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11208/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna di primo grado per concorso in falsità ideologica/materiale in certificati. Nel ricorso deduce, da un lato, vizio di motivazione sulla propria responsabilità penale; dall'altro, violazione di legge per il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi riproducono sostanzialmente le censure già proposte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito. Quanto al fatto, emerge che la stessa ricorrente ammette l'assenza di una reale gravidanza, circostanza che conferma la falsità dei certificati, e che la polizia giudiziaria aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso la struttura sanitaria indicata. Quanto all'art. 131-bis c.p., la ricorrente non si confronta con la valutazione di gravità della condotta svolta dalla sentenza impugnata, che aveva valorizzato le possibili conseguenze per il medico firmatario e le futili ragioni dell'agire.

Norme richiamate

  • artt. 110, 476, comma 2, c.p.

    È richiamata la fattispecie di concorso nel reato e di falso in atto pubblico aggravato dalla qualità/circostanza prevista dal secondo comma dell'art. 476 c.p., quale base della condanna confermata.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata come disposizione incriminatrice del falso materiale commesso dal privato, in concorso con l'art. 110 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto va censurato con motivi specifici e argomentati, confrontandosi con la valutazione di gravità operata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato il conseguente obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità è pronunciata per difetto di specificità dei motivi, che si risolvono nella mera reiterazione di doglianze già formulate in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una critica argomentata della decisione di merito; una doglianza solo apparente, priva di reale confronto con la ratio decidendi, non è idonea a devolvere la questione al giudice di legittimità.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la parte che deduce la particolare tenuità del fatto deve contestare in modo puntuale la motivazione sulla gravità della condotta e sulle ragioni che hanno escluso la non punibilità.
  • In presenza di ammissioni dell'imputato o di riscontri investigativi incompatibili con la versione difensiva, la censura sulla responsabilità che si limiti a reiterare argomenti già disattesi dal giudice di merito non può essere accolta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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