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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36082/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di giudizio abbreviato celebrato nell’ambito di un giudizio direttissimo, aveva condannato due imputati per la contraffazione delle rispettive carte d’identità nella data di nascita e per la simulazione del furto di una borsa; la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 14 aprile 2026, aveva assolto uno dei due dalla simulazione di reato per non aver commesso il fatto e ridotto le pene per entrambi, mantenendo le condanne per la contraffazione di documenti. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. In comune, hanno dedotto che la contraffazione non fosse stata contestata in modo adeguato e che la condanna fosse imprevedibile; uno ha inoltre sostenuto che il falso fosse grossolano e inoffensivo e ha eccepito la prescrizione. L’altro ha contestato la celebrazione del giudizio direttissimo, sostenendo che mancassero flagranza e presupposti per la convalida dell’arresto; ha inoltre censurato la condanna per simulazione di reato, invocato la particolare tenuità del fatto e dedotto la prescrizione sia per tale reato sia per la contraffazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha respinto la censura sulla contestazione perché i capi d’imputazione attribuivano espressamente a ciascun imputato la contraffazione e, comunque, entrambi avevano potuto difendersi su tale condotta, che avevano anche ammesso. Ha rigettato la doglianza sul giudizio direttissimo: la convalida dell’arresto, non impugnata, costituisce presupposto ormai non contestabile nel successivo giudizio, autonomo rispetto alla fase di convalida. Le censure sulla grossolanità del falso sono state giudicate generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del fatto; la falsificazione è grossolana solo se riconoscibile ictu oculi da chiunque, mentre il confronto tra date di nascita e dati anagrafici reali rendeva evidente l’alterazione, non la sua manifesta riconoscibilità come falso. La censura di Luvarà sulla simulazione di reato è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con la motivazione d’appello, secondo cui la falsità della denuncia era emersa solo dopo attività investigative da essa provocate. La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la pena edittale del reato contestato ai sensi dell’art. 497-bis, comma 2, c.p. non lo consente. Anche le eccezioni di prescrizione sono state respinte: per la simulazione di reato del 22 maggio 2019 il termine sarebbe maturato il 22 novembre 2026, oltre ai periodi di sospensione applicabili; per il reato relativo ai documenti d’identità la prescrizione sarebbe maturata il 6 ottobre 2028, anch’essa con l’aggiunta dei periodi di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

    La difformità tra imputazione e sentenza rileva quando comporta una trasformazione radicale del fatto e genera incertezza sull’oggetto dell’accusa con concreto pregiudizio difensivo; non basta il confronto meramente letterale tra contestazione e decisione.

  • art. 522 c.p.p.

    Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

    La nullità conseguente alla violazione della correlazione tra accusa e sentenza va esclusa se, considerate le concrete possibilità di difesa, non vi è stato un effettivo pregiudizio derivante dal fatto ritenuto in sentenza.

  • art. 558 c.p.p.

    Ebbene, il Collegio ritiene il ricorso infondato anche sotto questo profilo perché l’unica condizione per la celebrazione del giudizio direttissimo è che l’arresto sia stato convalidato, come accaduto nella specie, non potendosi contestare oggi la correttezza della convalida.

    La celebrazione del giudizio direttissimo presuppone che l’arresto sia stato convalidato; una volta intervenuta la convalida, la sua correttezza non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio direttissimo.

  • art. 497-bis c.p.

    La prescrizione è ancora più lontana per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., dato il massimo edittale più elevato. In questo caso, la prescrizione maturerà solo il 6 ottobre 2028, cui pure vanno aggiunti i periodi di sospensione ex art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103.

    Nel caso concreto, tenuto conto del massimo edittale e dei periodi di sospensione applicabili, il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 497-bis c.p. non era maturato al momento della decisione.

  • art. 367 c.p.

    la prescrizione per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., commesso il 22 maggio 2019, maturerà solo il 22 novembre 2026, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato; se già questo smentisce la tesi difensiva, occorre aggiungere, per completezza, che ─ trattandosi di fatto commesso nel periodo 3 agosto 2017 – 31 dicembre 2019, a tale data vanno aggiunti anche i periodi di sospensione che vanno dalla scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado alla decisione di appello e il termine di un anno e sei mesi che va dalla scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di appello fino alla decisione odierna.

    Per il reato di simulazione di reato commesso il 22 maggio 2019, la Corte ha individuato la maturazione della prescrizione nel 22 novembre 2026 e ha precisato che devono aggiungersi i periodi di sospensione pertinenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Il quinto motivo del ricorso di Luvarà ─ che lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ─ è manifestamente infondato in quanto la pena edittale per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. non lo consente.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la pena edittale del reato contestato non ne consente l’applicazione.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021

    La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.

  • art. 49, secondo comma, c.p.

    È d’uopo precisare, a proposito del motivo in esame, che il riferimento ─ a sostegno delle proprie ragioni ─ alla frase della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva scritto di un’evidenza della contraffazione è frutto di un equivoco interpretativo da parte della difesa, giacché il giudice non aveva ritenuto che l’evidenza fosse data dalle caratteristiche della contraffazione, ma dal confronto tra le false date di nascita degli imputati e i loro reali dati anagrafici, confronto che, effettivamente, rende ictu oculi l’an della alterazione dei dati presenti sui documenti.

    La Corte richiama il reato impossibile per falso grossolano e chiarisce che l’evidenza dell’alterazione dei dati, ricavabile dal confronto con i dati anagrafici reali, non dimostra da sola che la falsificazione fosse riconoscibile da chiunque come falsa.

  • art. 544 c.p.p.

    a tale data vanno aggiunti anche i periodi di sospensione che vanno dalla scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado alla decisione di appello e il termine di un anno e sei mesi che va dalla scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di appello fino alla decisione odierna.

    Nel computo della prescrizione, la Corte ha incluso i periodi di sospensione collegati ai termini per il deposito delle sentenze di primo grado e d’appello, secondo la disciplina applicabile ai fatti commessi nel periodo considerato.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    Non rileva che l’imputato — che non aveva prestato il proprio consenso alla celebrazione del rito direttissimo, contrariamente a quanto si legge nella sentenza di primo grado — avesse definito la propria posizione con rito abbreviato, perché l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. si riferisce al solo abbreviato richiesto in udienza preliminare.

    La disposizione che esclude la possibilità di dedurre determinate nullità dopo la scelta del rito abbreviato riguarda, secondo la Corte, il rito abbreviato richiesto in udienza preliminare e non risolve la questione relativa al rito direttissimo celebrato dopo convalida.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sussiste quando il fatto ritenuto comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell’accusa, genera incertezza sul suo oggetto e determina un concreto pregiudizio per la difesa; non è sufficiente un confronto meramente letterale tra contestazione e decisione.
  • La contestazione della condotta è adeguata quando l’imputazione la descrive in modo espresso e inequivocabile; la verifica del pregiudizio difensivo considera anche se l’imputato abbia concretamente potuto confrontarsi con il fatto contestato.
  • La fase della convalida dell’arresto è autonoma rispetto al successivo giudizio direttissimo. Una convalida non impugnata non consente di rimettere in discussione nel giudizio di merito la legittimità dell’arresto quale presupposto del rito.
  • Il falso è grossolano e integra reato impossibile soltanto quando la falsificazione sia talmente evidente da risultare riconoscibile ictu oculi da chiunque; la mera evidenza dell’alterazione attraverso il confronto con dati autentici non equivale necessariamente alla manifesta riconoscibilità del falso.
  • La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il limite della pena edittale previsto per il reato non consente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi; il calcolo del termine deve includere i periodi di sospensione previsti.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsa testimonianzaImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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