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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09272/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, cessato il rapporto il 29 maggio 2001, di ottenere dall'INPS l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione rimaste insolute da parte del datore di lavoro insolvente. La Corte d'appello aveva ritenuto che il tentativo di conciliazione promosso il 2 luglio 2001 dovesse valere come iniziativa idonea a soddisfare il requisito temporale richiesto per accedere al Fondo, calcolando a ritroso i dodici mesi dalla data di tale atto e non da quella della successiva domanda giudiziale o del titolo esecutivo. L'INPS ricorre in cassazione con un unico motivo, contestando che un tentativo di conciliazione, per la sua natura stragiudiziale e amministrativa, possa essere qualificato come atto di iniziativa utile ai fini della garanzia del Fondo. La resistente eccepisce anche la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di giudizio, ma l'eccezione viene respinta perché manca una rinuncia all'accertamento dell'inesistenza del debito o comunque il venir meno del contrasto tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Esclude preliminarmente la cessazione della materia del contendere, osservando che il pagamento intervenuto durante il giudizio non basta se non viene meno il persistente contrasto tra le parti e se non vi è rinuncia della controparte all'accertamento del debito. Nel merito, conferma l'orientamento secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità retributive nei confronti di datore insolvente non assoggettato a procedura concorsuale, il termine annuale va computato a ritroso dalla data del tentativo obbligatorio di conciliazione, quando ad esso segua la domanda giudiziale. Il tentativo di conciliazione, pur essendo stragiudiziale, integra una necessaria condizione di procedibilità della tutela giudiziaria e dunque una iniziativa idonea ai fini della tutela effettiva del credito lavorativo. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi anticipatario, ed è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 297 del 1982

    istituisce il Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'intervento a tutela di alcune retribuzioni non corrisposte in caso di insolvenza del datore di lavoro

  • art. 410 c.p.c.

    il tentativo obbligatorio di conciliazione, nella disciplina ratione temporis applicabile, è considerato condizione necessaria di procedibilità della successiva azione giudiziaria

  • art. 412-bis c.p.c.

    viene richiamato insieme all'art. 410 c.p.c. come norma processuale che disciplina la previa conciliazione obbligatoria

  • art. 24 Cost.

    il diritto di azione non può essere inciso nel suo effettivo esercizio dal tempo necessario per assolvere la condizione di procedibilità

  • Direttiva CE n. 987 del 1980

    impone una tutela effettiva dei crediti dei lavoratori subordinati rimasti insoddisfatti per insolvenza del datore

  • Direttiva CE n. 74 del 2002

    richiamata come modifica successiva della disciplina eurounitaria sulla tutela dei crediti dei lavoratori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    introduce la previsione applicata in tema di ulteriore contributo unificato

  • art. 15 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la distrazione delle spese è disposta in favore del difensore anticipatario secondo la disciplina delle spese processuali

Massime di principio

  • In caso di tutela del Fondo di garanzia per crediti retributivi insoluti, il termine di riferimento può essere ancorato al primo atto utile di attivazione della procedura di soddisfacimento del credito, se questo è presupposto necessario della successiva azione giudiziaria.
  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione, quando costituisca condizione di procedibilità dell'azione, è atto idoneo a rilevare ai fini del computo del termine annuale previsto per l'intervento del Fondo, nonostante abbia natura stragiudiziale e amministrativa.
  • La durata imposta dagli adempimenti processuali preliminari non può pregiudicare il lavoratore nella tutela effettiva del credito, in coerenza con l'interpretazione conforme alla disciplina eurounitaria di protezione dei lavoratori insoluti.
  • La cessazione della materia del contendere richiede non solo l'intervenuto adempimento, ma anche il venir meno del contrasto sostanziale tra le parti e/o una rinuncia all'accertamento del debito da parte del creditore.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteProve
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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