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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1086/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due censure principali: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (Gorlandi e Lombardi), poiché la Corte d'appello ha ritenuto attendibili i loro racconti senza affrontare le specifiche censure sollevate in appello circa la loro inattendibilità e senza collocare temporaneamente gli episodi; 2) dedotta violazione del divieto di reformatio in peius per l'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata) senza appello del pubblico ministero e presunto vizio di motivazione essenzialmente per relationem alla perizia. Il primo motivo è stato ritenuto fondato; il secondo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra Corte territoriale per nuovo giudizio. La Corte di merito dovrà riesaminare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese tenendo conto delle censure sollevate nell'appello e rispettare i principi indicati dalle Sezioni Unite (Bell'Arte) circa il più penetrante scrutinio delle dichiarazioni della parte offesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e non esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. pen.

    Citata come circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte di appello. Indica una circostanza che può ridurre la pena se integrata nei fatti considerati.

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    Ulteriore circostanza (attenuante o diminuzione) considerata nella rimodulazione del trattamento sanzionatorio operata in appello.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che tutela il principio nemo pro parte appellante pejus: vieta che l'appello dell'imputato determini un peggioramento della posizione processuale senza specifiche condizioni (es. appello del pubblico ministero). Nel ricorso era dedotta una violazione per l'applicazione della misura di sicurezza senza appello del PM; tuttavia la questione è risultata assorbita.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola ordinaria sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte richiama che tali regole non si applicano nello stesso modo alle dichiarazioni della parte offesa, le quali richiedono un vaglio più penetrante e motivato se assunte da sole a base della condanna.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite "Bell'Arte" (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214)

    Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214

    Principio secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono costituire prova esclusiva solo se sottoposte a un rigoroso controllo di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; il giudice deve motivare in modo penetrante e, se la parte offesa è anche parte civile/portatrice di interesse economico, valutare l'opportunità di riscontri con altri elementi.

Massime di principio

  • Se l'appello contesta specificamente l'attendibilità di dichiarazioni chiave (es. della parte offesa), la Corte d'appello è obbligata a valutare e motivare espressamente le censure; l'omessa valutazione di tali censure può portare all'annullamento con rinvio.
  • Le dichiarazioni della parte offesa possono, in astratto, fondare una condanna anche da sole, ma il giudice deve svolgere un controllo più penetrante e motivato della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, soprattutto se la persona offesa è costituita parte civile con interesse economico.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce di peggiorare la posizione dell'appellante senza le condizioni previste dalla legge (es. appello del pubblico ministero); eventuali interventi in tal senso devono essere attentamente motivati e verificati, pena questioni di legittimità da sollevare in cassazione.
  • In caso di annullamento per vizi di motivazione, la Cassazione di solito ordina il rinvio ad altra Corte territoriale che dovrà riesaminare le prove alla luce dei principi indicati dalla Corte di Cassazione, con particolare attenzione ai mezzi di prova contestati in appello.
  • Quando la parte offesa è anche parte civile, il giudice deve considerare il possibile conflitto di interessi e, se necessario, cercare riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni prima di fondare su di esse la responsabilità penale.

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