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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21161/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 30/03/2022 che aveva rigettato la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari relativa a ipotesi di reato di cui all'art.73 D.P.R. 309/90 aggravato dall'art.80. Il PM sosteneva che i nomi degli indagati erano iscritti anche per l'ipotesi di cui all'art.74 D.P.R. 309/90 e che, ai sensi dell'art.407 comma 2 n.6 c.p.p., il termine di durata delle indagini per le fattispecie iscritte nel registro era pari a un anno, per cui la richiesta di proroga sarebbe stata tempestiva; il GIP invece aveva ritenuto che il termine semestrale fosse già scaduto il 3 febbraio 2022 e aveva ordinato al PM di procedere ai sensi dell'art.408 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari è inoppugnabile in sede di ricorso per cassazione, poiché i presunti vizi possono essere fatti valere dall'indagato nell'udienza preliminare per ottenere l'inutilizzabilità degli atti raccolti nel periodo prorogato e, d'altra parte, l'interesse pubblico all'azione penale è tutelato tramite gli strumenti previsti dagli artt.409 (comma 4) e 414 c.p.p. È stato altresì richiamato il principio secondo cui, anche in presenza di profili di "abnormità" (es. decisione senza udienza camerale), il provvedimento non diventa di per sé impugnabile in cassazione, posto che non determina una situazione irreversibile e l'organo dell'accusa può chiedere la riapertura delle indagini.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art.73

    Articolo richiamato come fattispecie principale contestata (traffico/associazione di stupefacenti); qui utilizzato per determinare la tipologia di reato rispetto alla quale era richiesta la proroga delle indagini.

  • D.P.R. 309/1990, art.80

    Richiamato come aggravante applicata all'ipotesi di cui all'art.73; incide sulla gravità dell'accusa ma non modifica, di per sé, il principio sull'impugnabilità dell'ordinanza di proroga.

  • D.P.R. 309/1990, art.74

    Fattispecie diversa per la quale il PM sosteneva che gli indagati fossero iscritti nello stesso registro, circostanza che, secondo il PM, avrebbe comportato, ai sensi dell'art.407 c.p.p., una diversa durata del termine delle indagini.

  • Codice di procedura penale, art.407 comma 2 n.6

    Richiamato dal PM per sostenere che, avendo gli indagati posizioni collegate a fattispecie per le quali il termine è pari a un anno, il termine delle indagini non era ancora scaduto al momento della richiesta di proroga.

  • Codice di procedura penale, art.408

    Norma che il GIP ha richiamato per ordinare al PM di "procedere" alla scadenza del termine (atto consequenziale alla mancata proroga): nelle occasioni simili il GIP può imporre l'adozione delle determinazioni previste dall'art.408.

  • Codice di procedura penale, art.409 comma quarto

    Interpretato dalla Corte come mezzo di tutela dell'interesse pubblico: il GIP, investito di una richiesta di archiviazione, può indicare un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, garantendo così la prosecuzione dell'azione penale quando necessario.

  • Codice di procedura penale, art.414

    Richiamato come strumento che consente la riapertura delle indagini da parte dell'organo inquirente quando emergono esigenze di ulteriori investigazioni, a garanzia della possibilità di proseguire l'azione penale.

Massime di principio

  • L'ordinanza del GIP che decide sulla proroga dei termini delle indagini preliminari è, di regola, inoppugnabile in cassazione: i vizi vanno fatti valere nell'udienza preliminare per chiedere l'inutilizzabilità degli atti compiuti nel periodo contestato.
  • Per il PM che contesta il calcolo del termine investigativo è importante documentare chiaramente, nel fascicolo e negli atti, la concreta iscrizione delle fattispecie che determinano la durata più lunga delle indagini (es. pluralità di reati iscritti), onde poter prevenire contestazioni sulla tempestività delle richieste di proroga.
  • L'interesse pubblico all'azione penale è tutelato da rimedi procedurali (art.409 co.4 e art.414 c.p.p.) che consentono, rispettivamente, al GIP di indicare un termine per ulteriori indagini in sede di archiviazione o all'organo inquirente di richiederne la riapertura.
  • Eventuali profili di "abnormità" formale dell'ordinanza di proroga (es. mancata udienza camerale) non comportano automaticamente impugnabilità in cassazione: la giurisprudenza ammette che tali carenze non determinano una perdita di potere tale da rendere il provvedimento impugnabile dinnanzi alla Corte di Cassazione.
  • La via corretta per la difesa dell'indagato, ove si ritenga illegittima la proroga, è l'eccezione in sede di giudizio preliminare finalizzata a ottenere l'esclusione degli atti raccolti dopo il termine; in alternativa il PM dovrà utilizzare gli strumenti previsti per la prosecuzione delle indagini.

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