Cassazione Penale, Sentenza n. 35857/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Pordenone per truffa nella vendita a distanza di una lampada. La Corte d’appello di Trieste aveva parzialmente riformato la sentenza, riconoscendo un’attenuante in equivalenza con l’aggravante contestata e riducendo la pena. Con il primo ricorso, la difesa deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il reato si fosse prescritto l’8 luglio 2025, prima della sentenza d’appello del 24 novembre 2025; in udienza il difensore ha dichiarato di rinunciare a tale ricorso, senza esibire procura speciale. Con il secondo ricorso, l’imputato contestava: la qualificazione del fatto come truffa anziché insolvenza fraudolenta; l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa; il giudizio di equivalenza tra circostanze. La Corte ha esaminato entrambi i ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La rinuncia al primo ricorso è stata ritenuta inefficace perché dichiarata dal solo difensore privo di procura speciale; nel merito, l’eccezione di prescrizione è stata giudicata generica e manifestamente infondata, poiché al reato commesso l’8 gennaio 2018 si applica la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge n. 103/2017, con termine di prescrizione indicato all’8 gennaio 2027. Il motivo sulla qualificazione giuridica è stato respinto perché le rassicurazioni precontrattuali sulla disponibilità della lampada, unite alle successive condotte dell’imputato, dimostravano l’inganno circa l’esistenza stessa dell’oggetto del contratto, e non il mero occultamento dello stato d’insolvenza. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sull’aggravante: la distanza e l’assenza di un controllo preventivo efficace sulla disponibilità del bene integravano la minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p. Il motivo sul bilanciamento è stato parimenti ritenuto infondato, poiché la valutazione delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione sull’equivalenza non era illogica né contraddittoria. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza indica come data della decisione il 16 settembre 2026.
Norme richiamate
Con un primo ricorso, l’imputato, a mezzo dell’Avv. Ilan Zion Aghib, ha dedotto mancanza di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione alla prescrizione del reato, maturata, si sostiene, l’8 luglio 2025, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (di data 24 novembre 2025).
La disposizione è richiamata quale parametro del dedotto vizio di motivazione; la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi erano generici e comunque manifestamente infondati.
Con un secondo ricorso, a firma dell’Avv. Leopoldo Catena, l’imputato ha dedotto, in tre motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).
La norma è il parametro delle censure di violazione di legge proposte sulla qualificazione del fatto, sull’aggravante e sul bilanciamento; tali censure sono state ritenute inammissibili perché manifestamente infondate.
Infatti, il reato, commesso l’8 gennaio 2018, rientra, ratione temporis, nella finestra di applicazione della c.d. legge Orlando, come definita da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G c/Polichetti Rv. 288175 – 01, che ha chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi.
La disciplina dell’art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive menzionate. Per il fatto dell’8 gennaio 2018 opera quindi il periodo di sospensione di un anno e sei mesi, con conseguente termine di prescrizione all’8 gennaio 2027.
Dal complesso circostanziale così delineato, ricostruito attraverso la corretta connessione degli elementi fattuali, risulta confermata la struttura del reato contestato, e non il mero inadempimento civilistico né il dolo della insolvenza fraudolenta.
La truffa ricorre quando l’inganno concerne l’esistenza o la disponibilità dell’oggetto del contratto e si manifesta già nella fase precontrattuale, con induzione della vittima alla consegna del corrispettivo; il successivo comportamento dell’agente può concorrere a confermare la ricostruzione del dolo truffaldino.
In altre parole, ed al contrario di quanto sostenuto nel motivo, la contestazione dell’aggravante (ex art. 61 n. 5 cod. pen.), trova la propria ragion d’essere non nella difficoltà di identificazione del truffatore che ha postato l’offerta online (che connota la ‘nuova’ aggravante ex art. 640, comma 2, n. 2 ter, cod. pen.), quanto nella impossibilità dell’accertamento preventivo della effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato (che pure aveva fornito rassicurazioni specifiche).
La minorata difesa può fondarsi sulla modalità dell’azione che, in ragione della distanza e dell’assenza di un controllo preventivo efficace, impedisce alla vittima di verificare la reale disponibilità del bene; non coincide con la difficoltà d’identificazione dell’autore dell’offerta online.
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
Si tratta di una modalità dell’azione, che la aggrava e che rientra nell’ipotesi di cuiall’art. 61 n. 5 cod. pen., disposizione che non è stata intaccata dall’intervenuta abrogazione dell’art. 640, comma 2, n. 2 bis, cod. pen.
L’abrogazione della specifica aggravante prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p. non ha inciso sull’autonoma applicabilità dell’aggravante comune della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa del ricorrente, può essere inoltre disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non è efficace se proviene dal solo difensore privo di procura speciale: la volontà di rinunciare deve essere manifestata personalmente dall’interessato oppure da un procuratore speciale.
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi richiamate dalla decisione.
- La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dall’oggetto dell’inganno: nella truffa sono dissimulate circostanze non vere che inducono a contrarre, mentre nell’insolvenza fraudolenta è dissimulato il reale stato d’insolvenza dell’agente. L’inganno sulla stessa esistenza o disponibilità del bene, presente già nella fase precontrattuale, può integrare la truffa e non il mero inadempimento contrattuale.
- Nelle vendite a distanza, la minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p. può essere integrata dalla concreta impossibilità per l’acquirente di verificare preventivamente la disponibilità del bene, quando la distanza e le modalità della transazione rendono inefficace il controllo; tale ragione è distinta dalla difficoltà di identificare l’autore dell’offerta online.
- La valutazione e la comparazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica. Per il giudizio di equivalenza è sufficiente una motivazione che dia conto della ragionevolezza della soluzione nel caso concreto.
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