Cassazione Civile, Ordinanza n. 29240/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
I creditori, muniti di titolo giudiziale per un credito di oltre 341 mila euro, agirono per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione familiare, sostenendo che il prezzo fosse stato pagato con denaro del debitore poi trasferito alla moglie come donazione indiretta, così da sottrarre garanzia patrimoniale. I convenuti contestarono che la provvista provenisse dal debitore, affermando invece che derivasse dai proventi dell'attività lavorativa della moglie, documentati da fatture e da una ricostruzione di passaggi finanziari esteri e rimpatrio con scudo fiscale. In appello la domanda revocatoria fu confermata e i soccombenti furono condannati anche ex art. 96 c.p.c. In cassazione i debitori dedussero, con il primo motivo, che la Corte d'appello avesse erroneamente integrato una motivazione del Tribunale ritenuta apparente e avesse omesso di ammettere prova testimoniale e CTU contabile; con il secondo motivo censurarono la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che la mera insistenza nell'impugnazione di una tesi infondata non basti a integrare colpa grave.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; ha inoltre ritenuto non correttamente prospettata la censura sulla mancata ammissione di prove, mancando la dimostrazione della decisività delle stesse. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della condanna ex art. 96 c.p.c. superava il minimo costituzionale e che la persistenza nell'appello su tesi già ritenute manifestamente infondate può integrare colpa grave e giustificare la condanna al risarcimento del danno processuale. Poiché il controricorso era tardivo, non sono state liquidate spese in favore dei resistenti. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria volta a far dichiarare inefficace l'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie
ritenuto applicabile quando l'appello sia pretestuoso o proposto insistendo su tesi già manifestamente infondate, in presenza di colpa grave
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per la dedotta nullità della motivazione e della pronuncia sulla responsabilità aggravata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
collega all'inammissibilità la mancata specifica indicazione delle ragioni di contrasto tra sentenza impugnata e norme di diritto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma invocata; non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove.
- La critica alla motivazione della sentenza è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi e si traduce in una richiesta di nuovo esame del merito.
- La mancata ammissione di prove può essere censurata in cassazione solo se la prova dedotta è decisiva in senso forte, cioè idonea a demolire con certezza l'impianto probatorio posto a base della decisione.
- In tema di revocatoria ordinaria, la ricostruzione della provenienza della provvista e del pregiudizio alla garanzia patrimoniale è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Nel giudizio di appello, la proposizione o persistenza in censure manifestamente infondate può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
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