Cassazione Penale, Ordinanza n. 17312/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Bari, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per ricettazione e per detenzione e porto di arma da guerra. In sede di ricorso per cassazione, il difensore aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse considerato la confessione resa dall'imputato mediante dichiarazione scritta nel corso del giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la responsabilità dell'imputato risultava già desumibile da elementi autonomi, in particolare dal fatto che era stato arrestato in quasi flagranza dei reati contestati, e che la Corte d'appello aveva comunque valorizzato ulteriori specifici elementi di disvalore per negare le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Ha inoltre rilevato che la confessione era stata resa senza contraddittorio, all'ultima udienza del giudizio di appello, e che, in ogni caso, essa appariva priva di effettiva incidenza probatoria, risolvendosi in una mera presa d'atto dell'evidenza accusatoria o in un atto strumentale alla riduzione della pena. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la responsabilità risulti già aliunde e la confessione dell'imputato non presenti concreta valenza collaborativa o probatoria, specie se meramente adesiva all'evidenza accusatoria o resa in modo tardivo e senza contraddittorio.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La confessione dell'imputato non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: essa può rilevare solo se esprime un effettivo apporto collaborativo e non si esaurisce in una presa d'atto dell'ineluttabilità dell'accusa o in una scelta utilitaristica di riduzione della pena.
- Quando la responsabilità dell'imputato è già sostenuta da elementi probatori autonomi e significativi, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche valorizzando ulteriori indici di disvalore emersi dagli atti.
- Una confessione resa tardivamente e fuori dal contraddittorio può avere scarso o nullo peso ai fini del trattamento sanzionatorio, soprattutto se non incide sul quadro probatorio già definito.
- Nel ricorso per cassazione sulle attenuanti generiche non è sufficiente denunciare la mancata considerazione della confessione, se la sentenza impugnata mostra di aver valutato complessivamente gli elementi rilevanti per il diniego.
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