Cassazione Penale, Ordinanza n. 24376/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contestando sia la valutazione della prova sulla sua presenza/assenza dalla propria abitazione al momento del controllo, sia il diniego delle attenuanti generiche. In particolare, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli operanti avessero errato nell'identificazione dell'abitazione e che la corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che le censure sulla identificazione dell'abitazione erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, mirando in realtà a una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che la corte territoriale aveva motivato in modo non contraddittorio il diniego, valorizzando l'assenza di elementi positivi e i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
Integra il reato la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, tra cui i limiti di rientro e di permanenza presso l'abitazione imposti dalla misura di prevenzione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non esulino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato coerentemente gli elementi di fatto posti a base della decisione.
- Le doglianze formulate in modo generico e non confrontate con la specifica motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di precedenti penali gravi e numerosi.
- La violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale integra il reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 quando il soggetto non rispetti le prescrizioni relative all'orario di rientro o di permanenza domiciliare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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