Cassazione Penale, Sentenza n. 1666/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per quattro motivi principali: 1) violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, c.p.p., per omessa autonoma valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari da parte del primo giudice e per presunta mera ripetizione della richiesta del Pubblico ministero; 2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che Lo Polito ha avuto rapporti illeciti solo con il genero Manuel Esposito, per un periodo limitato e senza contatti con altri sodali, e che non sussiste prova di consapevolezza e volontà di contribuire all'operatività di un'organizzazione; contestazione anche dell'utilizzabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 3) vizi processuali e di motivazione sull'apprezzamento dei "reati-scopo" e sulle intercettazioni "ambientali" già acquisite in altro procedimento, con richiamo alla violazione degli artt. 112 Cost. e 50 c.p.p.; 4) carenza probatoria circa il pericolo di reiterazione, per la distanza temporale dei fatti e mancanza di concretezza e attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato (inammissibile) il primo motivo per genericità, richiamando l'onere del ricorrente di indicare gli aspetti motivazionali specifici oggetto di omissione. Ha invece accolto il secondo motivo sul profilo della gravità indiziaria relativo al reato associativo: la motivazione della pronuncia impugnata non dimostra con sufficiente probabilità che Lo Polito abbia avuto un vincolo durevole o una "affectio" di partecipazione al sodalizio, potendosi ritenere che la sua attività fosse riconducibile al rapporto familiare con il genero e a interessi economici comuni, senza consapevolezza di contribuire alla struttura organizzata. La Corte osserva che l'unico elemento che lega Lo Polito al gruppo è una dichiarazione generica di un terzo ("tengo a Pamela che c'è il suocero, che è la stessa cosa"), non idonea a provare la stabile collaborazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato o non ammissibile; la dedotta violazione dell'obbligo d'esercizio dell'azione penale è dichiarata priva di interesse o infondata. Quanto al quarto motivo, la Corte lo considera assorbito nella rivalutazione complessiva delle esigenze cautelari che dovrà seguire. P.Q.M. la Corte annulla l'ordinanza impugnata nel capo relativo alla gravità indiziaria per la partecipazione al delitto associativo e rinvia al Tribunale di Catanzaro per integrazione della motivazione e per una complessiva rivalutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)
Riferita alla necessità che il ricorrente in cassazione indichi i punti specifici della motivazione che avrebbero impedito apprezzamenti di segno contrario; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché privo di tali indicazioni.
Norma sulla competenza e sui profili relativi al riesame; richiamata in relazione all'onere del Tribunale del riesame e alla successiva rinnovazione del giudizio in sede di rinvio.
La Corte osserva che non può essere attribuita automaticamente l'aggravante di stampo mafioso senza sentenza definitiva che accerti l'esistenza del sodalizio mafioso nel territorio; l'assunzione di tale aggravante richiede profili probatori adeguati.
art. 112 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla giurisdizione e al corretto esercizio dell'azione penale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a violazione di tale principio.
Richiamato con riguardo all'obbligo del Pubblico ministero di esercitare l'azione penale; la Corte ha ritenuto la censura priva di interesse e non idonea a compromettere la posizione dell'indagato nel presente procedimento.
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari in Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione quali parti della motivazione sono omesse o viziati e come ciò avrebbe potuto determinare un esito diverso; le censure generiche sono inammissibili.
- Per la configurabilità del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare, anche per mezzo indiziario, un vincolo durevole e la consapevolezza/volontà di contribuire all'operatività del sodalizio (la mera relazione familiare o rapporti limitati nel tempo non sono di per sé sufficienti).
- Frasi isolate o affermazioni generiche pronunciate da terzi, se decontestualizzate, non sono in genere sufficienti a stabilire la "affectio" di partecipazione all'associazione; serve un quadro probatorio che evidenzi stabilità e mutualità di interesse nell'attività illecita.
- Se la censura sulla gravità indiziaria viene accolta in relazione a un capo prevalente dell'accusa, il giudice di rinvio deve integrare la motivazione e rivalutare, complessivamente, le esigenze cautelari e la scelta della misura.
- Le contestazioni sulla condotta del Pubblico ministero (omesso esercizio dell'azione penale in altri procedimenti) non incidono automaticamente sulla legittimità delle misure cautelari nel procedimento in esame e possono risultare prive di interesse se il procedimento attuale è ancora nella fase delle indagini preliminari.
- Il Tribunale del riesame non è obbligato a fornire una motivazione particolarmente dettagliata quando una eccezione di mero contenuto formale non è sorretta da indicazioni specifiche su quali elementi probatori avrebbero dovuto condurre a decisioni diverse.
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