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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06610/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per i reati contestati ai capi a), b) e c). Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2, ma la censura, secondo la Corte, non individuava reali vizi di legittimità: mirava piuttosto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, riproponendo doglianze già disattese dal giudice di merito, in particolare sul giudizio di attendibilità del teste indicato in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma di incriminazione per il capo a), relativo al tentativo di truffa.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato per il reato di truffa contestato al capo a).

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per il vincolo della continuazione tra i reati contestati al capo b).

  • art. 477 c.p.

    Richiamato come uno dei reati contestati al capo b).

  • art. 482 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie contestate al capo b), in tema di falsità.

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante applicata al capo b).

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come reato contestato al capo c), ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Richiamata per il principio per cui in cassazione non è consentita una mera alternativa ricostruzione del fatto e della prova.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01

    Richiamata in tema di valutazione della credibilità e attendibilità del teste da parte del giudice di merito.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata a fondamento della condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01

    Richiamata per il principio relativo alla sanzione pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera alternativa ricostruzione del fatto o del compendio probatorio, quando la censura non individui specifici vizi di violazione di legge o di motivazione secondo i limiti del giudizio di cassazione.
  • La valutazione di credibilità e attendibilità del teste è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti, può essere disposta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativoTruffaRicettazioneFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

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