Cassazione Penale, Ordinanza n. 06604/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, lo ha anche condannato al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva soltanto rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per reati fallimentari concorsuali. In Cassazione è stato dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione di legge penale e vizio di motivazione, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a rinviare alle allegazioni svolte nell'atto di appello, senza una critica autonoma e puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione ai delitti fallimentari oggetto di conferma in appello.
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), legge fall.
Indicato come base della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.
Richiamato come norma di aggravamento/qualificazione nel sistema dei reati fallimentari contestati.
art. 217, comma 1, n. 4), legge fall.
Richiamato come ulteriore disposizione dei reati fallimentari contestati.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Non è citato nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autonomo: non è sufficiente un generico rinvio alle deduzioni contenute nell'appello, se non accompagnato da una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione delle censure già svolte nei gradi di merito, senza indicare in che cosa la decisione di appello sia viziata, integra genericità del motivo e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La conferma della responsabilità nel merito può restare intatta anche se la Corte di appello ridetermina in senso favorevole la pena; in cassazione, tuttavia, una doglianza sulle attenuanti generiche richiede una critica specifica alla ratio decidendi sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →