Cassazione Penale, Ordinanza n. 24846/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 febbraio 2025, con cui era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di censura, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza il necessario filtro tecnico del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, in applicazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista con specifico mandato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo una decisione de plano in camera di consiglio non partecipata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; il testo non sviluppa la qualificazione del fatto oltre il richiamo alla condanna.
a pena di inammissibilità
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato difensivo; il ricorso personale dell'imputato è inammissibile.
senza formalità di procedura
La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano, con trattazione camerale non partecipata.
È richiamata come legge che ha novellato gli artt. 613 e 610 c.p.p., rafforzando il requisito di difesa tecnica nel ricorso per cassazione e la relativa procedura semplificata.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Precedente delle Sezioni Unite richiamato per confermare che il ricorso personale dell'imputato è inammissibile se non sottoscritto da difensore cassazionista munito di mandato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione e provvisto di specifico mandato.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra un vizio originario di legittimazione processuale che impedisce l'esame del merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto dei requisiti formali di proposizione, la Corte può provvedere senza formalità di procedura, in camera di consiglio non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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