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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31447/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto colpevole di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione. Le censure principali riguardavano: l'insufficienza e la travisamento della prova in ordine all'efficacia causale del suo presunto contributo alla 'ndrangheta; l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per il concorso esterno (consapevolezza della rilevanza del contributo); la mancata e non motivata applicazione di aggravanti (in particolare la disponibilita di armi e la circostanza di reinvestimento dei proventi) e la mancata concessione delle attenuanti generiche nonché l'eccessività della pena. Si è inoltre contestata la valorizzazione di condotte la cui offensività/realizzazione non era poi concretamente emersa o per le quali vi erano assoluzioni di altri soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen., con la pena definitiva di 10 anni e 8 mesi di reclusione (confermata la riforma operata in appello rispetto al giudizio abbreviato di primo grado). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione, integrata tra primo e secondo grado (c.d. doppia conforme), secondo cui il Saraceno aveva offerto in modo sistematico e continuativo le proprie competenze professionali a favore di molteplici esponenti della 'ndrangheta, contribuendo in termini concreti al rafforzamento del sodalizio anche laddove le singole operazioni illecite non si fossero integralmente realizzate. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze relative ad aggravanti non dedotte in appello. La doglianza sulla determinazione della pena e sull'esclusione delle attenuanti è stata respinta in quanto la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il discostamento dal minimo edittale e l'esclusione delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ricorda che il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, volontario e con efficacia causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa; è necessario il dolo generico di contribuire al programma criminoso e la consapevolezza dell'efficacia causale del proprio apporto

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per inquadrare l'operare sinergico tra il contributo del concorrente esterno e le condotte degli associati

  • art. 133 cod. pen.

    Usato per giustificare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena: la Corte accetta una motivazione anche sintetica purché indichi i criteri previsti dall'art. 133 (gravità della condotta, recidiva, intensità del dolo, abitualità ecc.)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in rapporto alla valutazione dei precedenti e della propensione al reato; la Corte accetta l'attenzione ai precedenti come indice della proclività criminale del condannato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    primo comma, lett. b) ed e) (e lett. e) anche altrove citata)

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi alla luce dei parametri di deducibilità in cassazione e ha dichiarato inammissibili questioni non devolute al giudizio d'appello

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle regole sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito, integrata tra primo e secondo grado, fosse adeguata

  • artt. 521 e 530 cod. proc. pen.

    Norme richiamate relativamente ai rimedi e ai profili di impugnazione e motivazione; la Corte ha sottolineato che questioni non proposte in appello non sono deducibili in cassazione

  • L. n. 356 del 1992 e L. n. 203 del 1991 (artt. richiamati nella riqualificazione)

    art. 12 quinquies L. n. 356/1992 e art. 7 L. n. 203/1991

    Richiamate nella ricostruzione storico-normativa e per la riqualificazione delle imputazioni di primo grado; utilizzate per definire il perimetro delle fattispecie oggetto del giudizio

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa occorre un contributo concreto, specifico, volontario e dotato di efficacia causale nel rafforzamento o conservazione del sodalizio; la valutazione deve essere ex post e fondata su criteri di certezza processuale
  • L'attività professionale svolta sistematicamente e con solerzia a favore di più esponenti di un'organizzazione mafiosa può integrare il concorso esterno anche se alcuni singoli progetti illeciti non si sono concretizzati: conta la messa a disposizione delle competenze e la loro idoneità a rafforzare l'organizzazione
  • La consapevolezza dell'agente rispetto ai metodi e fini dell'associazione e l'accettazione dell'effetto rafforzativo del proprio apporto (ciò che rende l'esito altamente probabile) sono elementi essenziali del dolo richiesto
  • Le assoluzioni o l'insussistenza di procedimenti penali per alcune singole vicende non escludono l'attendibilità di valutazioni complessive che pongono in rilievo la sistematicità e la ripetizione dell'ausilio prestato nel tempo
  • In Cassazione non possono essere introdotte questioni che non siano state dedotte in appello (es. aggravanti o circostanze non discusse in sede d'appello), salvo i casi previsti dalla legge: tali censure sono inammissibili
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito esercita ampia discrezionalità; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se mancante, contraddittoria o illogica, ma non può riformare una scelta discrezionale adeguatamente motivata
  • La mera vicinanza, disponibilità o consulenza nell'ambito di rapporti professionali svolti nei limiti della legge non è automaticamente concorso esterno: è necessario dimostrare la trasgressione dei limiti professionali e l'intento/consapevolezza di rafforzare il sodalizio
  • Per i professionisti, il confine tra lecito esercizio dell'attività e complicità mafiosa si misura sulla sistematicità, sull'elaborazione di stratagemmi volti a eludere la legge e sulla consapevolezza del favore reso agli interessi organizzativi della criminalità

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