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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12141/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la misura della pena applicata e la sufficienza della motivazione sulla graduazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Ha precisato che, ai fini della motivazione, sono di regola sufficienti formule sintetiche come "pena congrua" o "pena equa"; è invece richiesta una motivazione più analitica solo quando la pena, già ridotta nel caso concreto, si discosti in modo marcato dalla misura media. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
  • La motivazione sulla quantificazione della pena può essere espressa in forma sintetica, mediante formule come "pena congrua" o equivalenti, quando non vi sia uno scostamento rilevante dalla pena media edittale.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria è necessaria solo se la pena irrogata si presenti sensibilmente superiore alla misura media o presenti un significativo scarto rispetto ai parametri ordinari.
  • La censura sulla sola dosimetria della pena, se priva di specifiche ragioni di illegittimità o di manifesta illogicità, è destinata a essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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