Cassazione Civile, Sentenza n. 1407/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS relativa a conguagli per anticipazioni su integrazioni salariali. L'Istituto deduceva violazione dell'art. 7 d.lgs. n.148/2015, dell'art. 44, comma 9, d.l. n.269/2003 e dell'art. 1243 c.c., sostenendo che, per impedire la decadenza semestrale del diritto al conguaglio, non fosse sufficiente il solo pagamento (conguaglio) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga, ma fosse necessaria anche la tempestiva trasmissione dei flussi UNIEMENS, necessari per rendere liquido il credito su cui operare la compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il conguaglio si perfeziona mediante il pagamento delle differenze contributive (meccanismo di compensazione impropria) e che, ai fini dell'impedimento della decadenza semestrale prevista dall'art. 7 d.lgs. 148/2015, rileva il solo momento del pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione (coordinato con il termine per il versamento contributivo previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 241/1997: entro il 16 del mese successivo). La tardiva trasmissione dei flussi UNIEMENS o la loro inesattezza non impediscono il perfezionamento della compensazione impropria; eventuali errori nel conguaglio incidono solo sulla misura del debito residuo e non sulla decadenza. La Corte ha compensato le spese di giudizio e disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
"a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo"
Stabilisce il termine semestrale entro il quale il conguaglio deve essere effettuato a pena di decadenza; la Corte ha ritenuto che il rispetto del termine si concrete nel pagamento delle differenze contributive nel periodo previsto.
art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003)
"le denunce in questione ... devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere \"i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni\""
Le denunce telematiche UNIEMENS sono dichiarazioni di scienza finalizzate al controllo ex post da parte dell'INPS; la loro tardiva trasmissione non incide sul perfezionamento della compensazione impropria determinata dal pagamento del conguaglio.
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi"
Coordinato con l'art. 7 d.lgs. 148/2015, individua il termine ultimo per il pagamento che impedisce la decadenza: il conguaglio deve essere pagato entro il 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga rilevante.
Richiamato dall'INPS nella censura (probabilmente in riferimento a questioni di compensazione/obbligazioni), ma la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo; il giudizio si è basato sulla natura della compensazione impropria e sui termini di pagamento.
Citato in contrasto per distinguere la compensazione volontaria (art.1252 c.c.) dalla compensazione impropria: la prima richiede volontà e consapevolezza delle parti, la seconda si perfeziona per fatto del pagamento e prescinde dalla conoscenza dell'ente.
Richiamato dalla Corte per spiegare che un conguaglio errato produce un adempimento parziale e un residuo credito dell'INPS (adempimento parziale ex art.1181 c.c.), ma non impedisce il perfezionamento della compensazione impropria al momento del pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato in relazione all'onere contributivo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento.
Massime di principio
- Il conguaglio delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale si perfeziona con il pagamento delle differenze contributive (compensazione impropria): il momento del pagamento è decisivo ai fini dell'impedimento della decadenza semestrale.
- La tempestiva trasmissione dei flussi UNIEMENS non è condizione per il perfezionamento del conguaglio; i flussi servono all'INPS per il controllo ex post e per la determinazione dell'eventuale residuo credito o debito.
- Per evitare la decadenza, il datore di lavoro deve effettuare il pagamento del conguaglio entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione e, in concreto, rispettare il termine di versamento contributivo (entro il 16 del mese successivo al periodo di paga).
- Un conguaglio effettuato nel termine ma in misura errata estingue la compensazione impropria all'atto del pagamento: gli errori determinano solo conseguenze sulla misura del debito residuo e non invalidano la tempestività del conguaglio.
- Nonostante la non incidenza della tardiva trasmissione dei flussi sulla decadenza, è comunque consigliabile inviare tempestivamente denunce e dati corretti per ridurre il rischio di contestazioni, accertamenti e residui debiti amministrativi.
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