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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1450/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive, in particolare l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti maturate nel rapporto di lavoro (aprile 2014 - ottobre 2017) svolto alle dipendenze di Aura Cooperativa presso la stazione di Napoli, e ha invocato la responsabilità solidale dell'affidataria (Elior) e del subaffidatario (Sapp) nei suoi confronti. La questione giuridica verte sulla normativa applicabile alla responsabilità solidale del committente/affidatario: se trovare riferimento nell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (responsabilità per "trattamenti retributivi") o nell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (responsabilità più ampia per i "trattamenti economici e normativi" del personale subappaltatore), tenuto conto delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 50/2016 che hanno riformulato la disciplina e stabilito decorrenze in funzione della data di pubblicazione dei bandi e della data di entrata in vigore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che, poiché il contratto d'appalto era stato stipulato il 30.9.2013, si applicavano le disposizioni anteriori alla riforma del 2016. In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (nella versione previgente alla riforma del 2016), che disciplina la responsabilità solidale dell'affidatario e dei suoi aventi causa in ordine ai trattamenti economici e normativi nei confronti dei dipendenti impiegati nel subappalto. Ha inoltre chiarito che l'indennità per ferie e permessi non goduti ha natura mista (risarcitoria e retributiva) e rientra nell'ambito di tutela dell'art. 118. La Corte ha escluso che l'invocazione in appello dell'art. 118 costituisse una domanda nuova, dato che petitum e causa petendi erano identici. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte di Cassazione ha altresì rinviato la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), art. 216

    Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ... lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi ... siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore

    La Corte interpreta la disposizione transitoria come rilevante per stabilire quale disciplina si applica: se il bando/contratto è anteriore all'entrata in vigore (19.4.2016) opera la disciplina previgente (art. 118 d.lgs. 163/2006).

  • d.lgs. n. 50/2016, art. 217 e art. 220

    Art. 217: a decorrere dalla data di entrata in vigore ... restano abrogati ... il d.lgs. n. 163/2006; Art. 220: Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

    L'abrogazione del d.lgs. 163/2006 opera dall'entrata in vigore del nuovo codice (19.4.2016) salvo le eccezioni fissate dalle disposizioni transitorie (art. 216).

  • d.lgs. n. 163/2006, art. 118 comma 6 (versione previgente alla riforma 2016)

    L'affidatario ... è responsabile in solido dell'osservanza delle norme ... da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

    La Corte ritiene che questa norma abbia portata più ampia rispetto all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e comprenda i "trattamenti economici e normativi", idonea quindi a coprire anche indennità di ferie e permessi non goduti di natura mista.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 29

    Responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi maturati dai dipendenti dell'appaltatore

    Tale articolo è interpretato in giurisprudenza e dalla Corte come riferito ai soli emolumenti di natura strettamente retributiva; l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, essendo di natura mista, non rientra normalmente nel perimetro rigoroso dell'art. 29.

  • d.lgs. n. 50/2016, art. 105 commi 8 e 13

    Il contraente principale è responsabile in via esclusiva ... L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 ... La stazione appaltante corrisponde direttamente ... nei casi ...

    Testo che riordina la disciplina del subappalto dopo la riforma; la Corte rileva che la nuova disciplina si applica alle procedure soggette alla riforma secondo le regole transitorie.

Massime di principio

  • Applicare le disposizioni transitorie: per capire quale disciplina sul subappalto e sulla responsabilità solidale sia applicabile occorre verificare la data di pubblicazione del bando o la data di stipula del contratto rispetto all'entrata in vigore del nuovo codice (19.4.2016). Se il contratto/bando è anteriore, rileva la disciplina previgente (art. 118 d.lgs. 163/2006).
  • Ambito di tutela: l'art. 29 d.lgs. 276/2003 va interpretato restrittivamente come riferito ai trattamenti strettamente retributivi; l'art. 118 del d.lgs. 163/2006 (previgente alla riforma) ha portata più ampia e comprende "trattamenti economici e normativi", potendo quindi abbracciare emolumenti di natura mista quali l'indennità per ferie e permessi non goduti.
  • Natura dell'indennità per ferie e permessi: la giurisprudenza ne riconosce natura mista (risarcitoria e retributiva); ciò incide sulla possibilità di aggrumare tali crediti nella responsabilità solidale dell'affidatario/subappaltatore a seconda della norma applicabile.
  • Domande in appello e litisconsorzio: la nuova invocazione di una diversa norma di responsabilità in appello non costituisce automaticamente domanda nuova se petitum e causa petendi restano identici; pertanto non sempre opera il divieto di nuove domande in appello. Inoltre, l'omissione di un coobbligato in appello non determina automaticamente la necessità del litisconsorzio necessario in sede di cassazione.
  • Prassi consigliata: verificare sempre le date di contratto e di pubblicazione dei bandi e qualificare la natura dell'emolumento (strettamente retributivo vs. natura mista) prima di decidere su chi possa essere chiamato in solidale responsabilità; in caso di dubbi valutare l'invocazione sia dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 sia dell'art. 118 d.lgs. 163/2006 se i fatti sono gli stessi.

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