Cassazione Civile, Sentenza n. 1432/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva ritenuto insussistente la pretesa dell'Istituto derivante da nota di rettifica relativa a somme tardivamente conguagliate dall'impresa a titolo di anticipazioni su integrazioni salariali. L'INPS deduceva che la decadenza semestrale prevista dall'art. 7 d.lgs. n.148/2015 non poteva essere impedita da una mera richiesta di autorizzazione o da una domanda di conguaglio, perché la norma prevede come atto impeditivo solo l'effettuazione del conguaglio nei termini previsti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla stessa Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Ha affermato che la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n.148/2015 è impedita esclusivamente dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre (o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione). Ha ritenuto irrilevante qualsiasi preventiva domanda di conguaglio o richiesta di autorizzazione non prevista dalla legge e ha escluso che le circolari/messaggi INPS possano vincolare il terzo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 148/2015, art. 7
"l’importo dell’integrazione salariale … è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte"; "a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo"
Il conguaglio e il rimborso sono modalità diverse; la decadenza semestrale è impedita solo dall'effettivo conguaglio (ossia dal pagamento delle differenze contributive) effettuato nei termini indicati dall'art. 7; non è prevista dalla norma alcuna preventiva domanda o autorizzazione che possa sostituire l'effetto impeditivo dell'atto materiale del conguaglio.
d.lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 1
"i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi"
Il termine operativo per il pagamento che realizza il conguaglio è il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga; coordinando questa scadenza con l'art. 7 del d.lgs. 148/2015 si individua l'ultimo termine utile per impedire la decadenza.
codice civile, art. 2966
Principio richiamato secondo cui la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge; non può essere sostituita da atti o richieste non previsti dalla norma.
Massime di principio
- La decadenza semestrale prevista per il conguaglio si impedisce solo mediante l'effettiva esecuzione del conguaglio (cioè il pagamento/compensazione delle differenze contributive) entro il termine di legge; una mera domanda o richiesta di autorizzazione non ha effetto impeditivo se la legge non la prevede.
- Il termine operativo per considerare valido il conguaglio è il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce il pagamento: le aziende devono effettuare il saldo contabile entro tale data per evitare la decadenza.
- Il conguaglio ha natura di compensazione impropria: il suo perfezionamento rileva alla data del pagamento che azzera le reciproche posizioni debitorie e creditorie tra impresa e ente previdenziale.
- Le circolari e i messaggi amministrativi (INPS) non possono creare o modificare i presupposti di efficacia impeditiva della decadenza stabiliti dalla legge; non vincolano i terzi né possono sostituire gli atti previsti dalla norma.
- In caso di contenzioso, la parte resistente non può far valere effetti impeditivi della decadenza basati esclusivamente su richieste di autorizzazione; prova dell'avvenuto pagamento/conguaglio nei termini è fondamentale.
- Per cautela, le imprese che intendono avvalersi del conguaglio dovrebbero contabilizzare ed effettuare il versamento delle differenze contributive nei termini previsti dall'art. 18 d.lgs. 241/1997, eventualmente integrando la documentazione che attesti il pagamento per difendersi in giudizio.
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