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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1451/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti maturate nel rapporto di lavoro svolto per Aura Cooperativa (periodo giugno 2015 - ottobre 2017) presso la stazione di Napoli. Controversia incentrata sulla responsabilità solidale del committente/affidatario per tali crediti: la Corte d'appello aveva escluso la natura retributiva delle indennità sostitutive e ritenuto applicabile l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (responsabilità limitata ai "trattamenti retributivi"), nonché dichiarato inapplicabile o tardiva l'invocazione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 in relazione all'abrogazione e alle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 50/2016. Il ricorrente ha sostenuto che il contratto era stato stipulato il 30.9.2013 e, per effetto delle disposizioni transitorie (art. 216 d.lgs. 50/2016), dovesse applicarsi la previgente disciplina (art. 118 d.lgs. 163/2006), nonché che l'invocazione di tale norma in sede di appello non costituiva domanda nuova essendo identici petitum e causa petendi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il contratto di appalto del 30.9.2013 rientri nella disciplina previgente e che, per effetto dell'art. 216 d.lgs. n. 50/2016, dovesse applicarsi l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 nella sua versione anteriore alla novella del 2016. Ha inoltre ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello circa la tardività e la novità della domanda in appello: l'invocazione dell'art. 118 non costituiva domanda nuova quando petitum e causa petendi sono identici. La Corte ha osservato che l'art. 118 (vecchia formulazione) ha portata più ampia rispetto all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e può ricomprendere anche trattamenti economici e normativi di natura mista come l'indennità per ferie e permessi non goduti. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame e la decisione nel merito; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), artt. 216, 217, 220, e art. 105, commi 8 e 13

    "Art. 216: 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi ..."; "Art. 217: 1. ... sono o restano abrogati, in particolare: ... e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;"; "Art. 220: Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale"; "Art. 105, comma 8: 'Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.'; "Art. 105, comma 13: prevede i casi in cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore"

    Le disposizioni transitorie (art. 216) limitano l'applicazione del Codice agli appalti banditi dopo l'entrata in vigore (19.4.2016); l'art. 105 (nuovo art. 118) ha riformulato il regime di solidarietà, ma la novella si applica solo ai bandi successivi alla data di entrata in vigore. Per contratti stipulati prima del 19.4.2016 continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

  • d.lgs. n. 163/2006, art. 118, comma 6

    "6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale ... è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto."

    Nella versione previgente alla riforma del 2016 l'art. 118 prevedeva una responsabilità solidale dell'affidatario più ampia rispetto all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, estendendosi agli 'obblighi economici e normativi' e quindi potenzialmente anche a indennità di natura mista (es. ferie non godute).

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 29

    La disposizione limita la responsabilità solidale del committente ai "trattamenti retributivi". La giurisprudenza la interpreta in senso restrittivo, escludendo dall'ambito i crediti di natura non strettamente retributiva.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Motivo di cassazione per violazione di legge: invocato dal ricorrente per censurare la errata interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento da parte della Corte d'appello.

  • codice di procedura civile, art. 331

    Norma sul litisconsorzio necessario: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di convenuti solidalmente responsabili, non sussistessero le condizioni per ritenere il mancato intervento di terzi come causa inscindibile che impedisse il giudizio di impugnazione.

  • codice di procedura civile, art. 345

    Divieto di proposizione di domande nuove in appello: la Corte ha precisato che l'invocazione, in appello, di una diversa norma di responsabilità non costituisce domanda nuova quando soggetto della prestazione, petitum e causa petendi sono gli stessi.

Massime di principio

  • Per appalti e subappalti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (19/04/2016) continuano ad applicarsi le previsioni previgenti (es. art. 118 d.lgs. n. 163/2006) in virtù delle disposizioni transitorie (art. 216).
  • L'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 tutela la responsabilità del committente solo con riferimento ai 'trattamenti retributivi' intesi in senso stretto: crediti non puramente retributivi possono restare esclusi da tale disciplina.
  • L'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (versione previgente) ha una portata più ampia ('trattamenti economici e normativi') e può ricomprendere indennità di natura mista come quella per ferie e permessi non goduti, rendendo possibile la solidarietà dell'affidatario.
  • La modifica della base giuridica della domanda in sede di appello non è automaticamente vietata: non costituisce nuova domanda se petitum e causa petendi rimangono identici (stesso oggetto e medesimi fatti).
  • In contenziosi di solidarietà tra appaltatore/affidatario e subappaltatori, l'assenza di un soggetto parte del rapporto di lavoro non determina automaticamente l'insussistenza del giudizio di impugnazione per cause inscindibili; va valutata la concreta incidenza sul thema decidendum/thema probandum.
  • In casi analoghi il giudice di rinvio dovrà verificare il diritto del lavoratore alla prestazione reclamata alla luce della normativa applicabile al contratto (previgente o novellata) e determinarne la portata rispetto alla natura retributiva o mista del credito.

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