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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5062/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la nomina di un assistente/tutor per supporto allo studio (per sostenere l'esame conclusivo del quinto anno dell'Istituto Tecnico Statale Agrario di Bagnoregio), con affiancamento svolto tramite piattaforma Skype e in presenza di un agente di polizia penitenziaria. L'istanza originaria fu respinta dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone perché il tutor sarebbe stato un soggetto esterno non previsto dalla normativa e, al momento della decisione, il percorso di istruzione secondaria risultava già concluso; il ricorrente ha poi impugnato tale rigetto fino alla Cassazione.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il presunto beneficio (assistenza per il completamento del quinto anno) è divenuto inutile perché il ricorrente risulta ormai iscritto all'università; la richiesta di mantenimento del tutor per il percorso universitario è considerata nuova rispetto alla domanda originaria e non poteva essere esaminata in sede di reclamo/ricorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis

    regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il regime 41-bis limita gli strumenti di contatto con l'esterno e il Collegio ha ricordato che l'accesso a collegamenti audiovisivi non è uso generalizzato finalizzato al soddisfacimento del diritto allo studio nel caso di detenuti sottoposti a regime differenziato

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Il ricorrente aveva dedotto violazione di tale norma in relazione ai diritti costituzionali; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    inammissibilita' per carenza di interesse

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso quando il beneficio richiesto è ormai divenuto inutilizzabile o il relativo interesse è venuto meno

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che l'interesse a proporre impugnazione deve essere concreto, attuale e perdurare fino alla decisione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come base delle doglianze sulla motivazione; la Corte non ha però affrontato i profili di merito della motivazione perché ha deciso per inammissibilità processuale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata con riferimento al criterio per l'assoggettamento del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non giustificata

Massime di principio

  • Se il beneficio richiesto con l'impugnazione è divenuto oggettivamente inutile (ad es. perché il titolo o l'obiettivo è già stato conseguito), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Non è possibile introdurre in sede di reclamo o ricorso questioni o richieste nuove che non siano contenute nella domanda originaria: le nuove domande devono essere proposte nel grado e nei modi procedurali competenti.
  • In materia di detenzione al regime 41-bis, l'accesso a collegamenti audiovisivi e la presenza di terzi esterni sono disciplinati in modo restrittivo: l'uso di tali strumenti non è automaticamente estendibile per soddisfare il diritto allo studio senza specifica previsione normativa o autorizzazione.
  • Le doglianze sul merito (violazione di norme sull'istruzione o discriminazione) non saranno esaminate se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali; pertanto è essenziale preservare l'interesse fino alla decisione finale e formulare le richieste in modo coerente e tempestivo.
  • La parte soccombente per inammissibilità può essere condannata al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende salvo giustificati e comprovati motivi di esenzione.

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